Cassazione Penale, Sentenza n. 12327/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato su tre motivi: 1) nullita' e vizio di motivazione per il rigetto di una istanza di rinvio ad horas: la difesa aveva trasmesso la documentazione a sostegno via PEC ma la cancelleria non l'avrebbe stampata e sottoposta al giudice; 2) violazione di legge per omesso avviso all'imputato della facolta' di farsi assistere da difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., con riferimento al prelievo ematico richiesto in ospedale (si deduceva che si trattava di accertamento finalizzato alla prova del reato e non di atto sanitario ordinario); 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. (tenuita' del fatto), atteso che l'imputato aveva pochi precedenti e poco rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato il principio consolidato secondo cui le istanze e la documentazione inviate tramite PEC dalle parti private non sostituiscono il deposito rituale in cancelleria: il rischio della mancata sottoposizione al giudice grava su chi utilizza la PEC. Sul secondo motivo ha ritenuto che, alla stregua dell'orientamento recente, l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. non sia dovuto quando il guidatore rifiuta di sottoporsi all'accertamento (il rifiuto integra gia' il fatto-reato previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S.); inoltre la questione del consenso al prelievo ematico non era stata dedotta in appello e dunque non poteva essere introdotta in Cassazione. Sul terzo motivo ha osservato che la valutazione della tenuita' ex art. 131-bis c.p. e' rimessa al giudice del merito e la Corte di merito ha motivato adeguatamente il diniego (tenuto conto del sinistro causato, dello stato di alterazione rilevato e dei precedenti), quindi non v'è manifesta illogicita' della motivazione. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice della Strada - art. 186, comma 7
art. 186, comma 7, C.d.S.
Il rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti alcoolemici integra la fattispecie sanzionata; l'obbligo di avviso sulla facolta' di farsi assistere non opera quando e' gia' intervenuto il rifiuto che realizza il reato
Codice della Strada - art. 187, comma 8
art. 187, comma 8, C.d.S.
Norma richiamata in relazione agli accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti; la decisione conferma che il procedimento si e' formato anche in relazione a rifiuto e agli esiti investigativi complessivi
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale - art. 114
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
L'avviso al soggetto della facolta' di farsi assistere da un difensore e' funzionale a garantire corretta esecuzione di atti non ripetibili (es. alcoltest); pero' secondo la giurisprudenza richiamata l'avvertimento non e' necessario in caso di rifiuto che gia' integra il reato
Codice di Procedura Penale - art. 111
Le istanze e le richieste difensive devono essere presentate con le modalita' previste dalla legge; comunicazioni tramite PEC da parte di privati non sostituiscono il deposito rituale in cancelleria salvo che la cancelleria non le abbia effettivamente portate all'attenzione del giudice
Codice Penale - art. 131-bis
L'esclusione della punibilita' per tenuita' del fatto richiede una valutazione complessa e discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133; la Cassazione sindaca solo per carenza o manifesta illogicita' della motivazione
Codice Penale - art. 133
Criteri di valutazione della gravita' della condotta (modalita', colpevolezza, danno/pericolo) da utilizzare dal giudice di merito nella considerazione della tenuita'
Modifiche procedurali - art. 111-bis cod. proc. pen. (d.lvo 10/10/2022, n.150 e d.l. 31/10/2022, n.162)
art. 111-bis cod. proc. pen.; d.lvo 10/10/2022, n.150; d.l. 31/10/2022, n.162
La Corte rileva che la disciplina piu' favorevole sull'uso degli strumenti telematici e' successiva al deposito della istanza in causa, quindi non applicabile al caso di specie; fino ad allora la PEC non sostituiva il deposito rituale
Massime di principio
- La trasmissione di istanze e documenti tramite PEC da parte di difensori/private non sostituisce il deposito formale in cancelleria: il rischio della mancata presentazione al giudice e' a carico di chi usa la PEC se la cancelleria non stampa e sottopone il contenuto
- Per le istanze ad horas e legittimi impedimenti e' preferibile il deposito rituale (o accertare la presa visione ufficiale da parte della cancelleria) per non incorrere nel rischio di inammissibilita' o rigetto
- L'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. (facolta' di farsi assistere da difensore) e' previsto per garantire la correttezza degli accertamenti non ripetibili, ma la giurisprudenza dominante esclude l'obbligo quando il rifiuto del soggetto rende gia' perfezionato il reato
- Questioni processuali o di legittimita' non dedotte in appello non possono essere sollevate in Cassazione; occorre che i profili siano devoluti al giudice di appello per consentirne la valutazione
- La ricorrenza dell'istituto dell'art. 131-bis c.p. (tenuita') e' valutazione discrezionale del giudice di merito sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione interviene solo per carenza o manifesta illogicita' della motivazione
- Nel caso di accertamenti sanitari post sinistro, distinguerere tra atti sanitari ordinari e atti destinati a ricerca di prove: se si vuole censurare il mancato avviso/difesa e' necessario che il tema sia affrontato in appello e motivato
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