Cassazione Penale, Sentenza n. 12335/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. relativa a un sinistro stradale (24/12/2019) in cui è deceduto il motociclista Alessandro Magnani. La difesa ha sollevato due motivi principali: (1) violazione del principio del contraddittorio e nullità della sentenza di primo grado perché il GUP avrebbe utilizzato atti (allegati a una memoria della persona offesa non costituitasi parte civile) depositati dopo l'udienza di discussione, richiamando gli artt. 178 lett. c), 180 c.p.p.; sulla base di ciò chiedeva che la Corte territoriale avesse dichiarato la nullità e rinviato gli atti ai sensi dell'art. 604, comma 4 c.p.p.; (2) omessa o contraddittoria motivazione circa la colpevolezza: la difesa censurava l'adesione ai risultati del perito della Corte d'appello che, a suo dire, non avrebbe valutato le obiezioni del consulente della difesa né le dichiarazioni testimoniali favorevoli a Todaro circa il punto e il momento dell'urto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla nullità: la Corte d'appello ha correttamente espunto dalla motivazione gli elementi acquisiti in violazione del contraddittorio e, valutata la residua motivazione, ha disposto legittimamente una rinnovazione istruttoria (accertamento peritale) nel pieno contraddittorio delle parti. Secondo la cassazione l'art. 604, comma 4 c.p.p. non impone la trasmissione al primo giudice quando il giudice d'appello ritenga che gli atti invalidi non abbiano fornito elementi necessari alla decisione o proceda a sanare la nullità con integrazione probatoria; la perizia, basata su dati oggettivi (danni, posizione del corpo, tracce sul manto stradale), è stata esaminata e valorizzata correttamente e non appare travisata in termini manifestamente incontestabili. Pertanto è stata confermata la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) pronunciata in grado di merito. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; è il reato contestato all'imputato e su cui si è sviluppata la decisione di merito.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamato dalla difesa come base per la nullità quando la decisione si fondi su atti acquisiti in violazione del contraddittorio; la cassazione riconosce la rilevanza ma sottolinea che l'eventuale nullità va valutata nel contesto e può essere sanata dal giudice d'appello ove gli atti invalidi non siano essenziali.
art. 180 c.p.p.
Riguarda le nullità previste dal codice; è stata evocata dalla difesa come motivo di annullamento della sentenza di primo grado se la violazione del contraddittorio avesse inciso sulla decisione.
art. 604, comma 4, c.p.p.
Stabilisce la disciplina quando in grado d'appello si accerta una nullità verificatasi in primo grado: la cassazione precisa che l'obbligo di dichiarare la nullità e rinviare sussiste solo se gli atti invalidi hanno effettivamente determinato la decisione; in caso contrario il giudice d'appello può espungere gli elementi inutilizzabili e procedere a integrazioni probatorie.
art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi
Principio di diligenza specifico per la manovra di svolta a sinistra: il conducente che svolta deve accertarsi che la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio; è stato richiamato per spiegare il dovere di fermarsi o dare precedenza quando necessario.
Massime di principio
- Se una sentenza di primo grado utilizza documenti acquisiti dopo la discussione e in violazione del contraddittorio, l'appello non è automaticamente costretto al rinvio: il giudice d'appello può espungere gli elementi inutilizzabili e valutare se la restante motivazione regge; solo se gli atti invalidi risultano indispensabili per la decisione va dichiarata la nullità e disposto il rinvio ai sensi dell'art. 604, comma 4 c.p.p.
- La Corte d'appello può legittimamente disporre, nel contraddittorio delle parti, integrazioni istruttorie (es. perizia) per ricostruire fatti tecnici cruciali; tale rinnovazione può sanare vizi procedurali della sentenza di primo grado se condotta nel pieno rispetto delle garanzie difensive.
- La valutazione di una perizia tecnica ha forte valore probatorio se fondata su elementi oggettivi (danni, tracce, posizione del corpo); in Cassazione il controllo sull'apprezzamento tecnico è limitato al profilo del travisamento della prova o dell'assunzione di prova inesistente.
- Le dichiarazioni testimoniali sono valutate insieme agli elementi oggettivi: se i testi non erano in posizione utile o non osservavano la dinamica, la loro rilevanza probatoria può essere marginale rispetto ai rilievi tecnici.
- In materia di circolazione stradale, il conducente che effettua una svolta a sinistra ha l'obbligo di accertarsi della sicurezza della manovra e di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta, ai sensi dell'art. 154 del codice della strada.
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