Cassazione Penale, Sentenza n. 12331/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva confermato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva. Il ricorso deduceva: (1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con censura sulla presunta disparità di trattamento rispetto ai coimputati; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver respinto la richiesta di sospensione/udienza ex art. 545-bis c.p.p. e la sostituzione della pena, senza acquisire la documentazione dell'Uepe e senza motivare correttamente il richiamo al precedente specifico e alla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (1) sul punto delle attenuanti generiche la Corte d'appello ha compiuto valutazione discrezionale aderente ai parametri di cui all'art. 133 c.p., motivando il diniego richiamando la gravità della condotta (quantitativo rilevante, 1.135,1 dosi estratte), la capacità a delinquere e l'assenza di resipiscenza; la lamentata disparità di trattamento rispetto ai coimputati non richiede una motivazione comparativa; (2) quanto alla sostituzione della pena, la Corte ha legittimamente deciso di non fissare un'ulteriore udienza perché riteneva sufficienti gli elementi già acquisiti (esercizio discrezionale ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.), e ha motivato il diniego sulla base della personalità dell'imputato e di un precedente specifico ritenuto significativo ai fini dell'efficacia della pena sostitutiva (valutazione ammessa dall'art. 58 legge n. 689/81 e art. 133 c.p.). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma sanzionatoria in materia di stupefacenti che ha costituito il fatto-reato principale per il quale è stata determinata la pena; la Corte ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Riferita alla fattispecie associativa; la condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 74 è stata considerata indice della "capacità a delinquere" e ha inciso negativamente sulla valutazione delle attenuanti e sulla possibilità di sostituire la pena.
art. 133 cod. pen.
«dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.»
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze: la Corte ha evidenziato che il giudice del merito esercita ampia discrezionalità nel valutare le attenuanti generiche e deve motivare secondo tali criteri; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione contraddittoria o illogica.
legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 58
«[il giudice deve valutare] quale sia la 'pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati'»
Stabilisce i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive: il giudice deve valutare l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e alla prevenzione del rischio di recidiva, tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; pertanto può considerare precedenti e personalità dell'imputato nella valutazione dell'efficacia della misura sostitutiva.
legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 59
Norma citata in tema di ipotesi di preclusione soggettiva alla sostituzione della pena; la Corte osserva che le limitazioni non comprendono genericamente i precedenti, ma il fallimento nell'esecuzione di una precedente pena sostituiva è una causa ostativa espressa.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di sospendere il processo dopo la lettura del dispositivo per acquisire informazioni (p.es. Uepe) utili alla scelta di una pena sostitutiva; la Corte ha ricordato che l'adozione di tale sospensione è discrezionale e non obbligatoria se il giudice ritiene di poter decidere con gli elementi già acquisiti.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Intervento normativo che ha esteso l'ambito delle sanzioni sostitutive e introdotto modifiche procedurali (p.es. art. 545-bis); la Corte però sottolinea che, malgrado l'estensione, resta l'obbligo di valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. quando si decide sulla sostituzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per liquidare le spese e l'onere verso la Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'attribuzione dell'onere verso la Cassa delle Ammende e alla determinazione della colpa dell'istante nella formazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito; la Cassazione sindaca solo la congruità logico-coerente della motivazione, non la scelta in sé.
- Il giudice non è obbligato a motivare in termini comparativi la differente entità della pena tra più coimputati: la determinazione della pena deve essere individualizzata in base a parametri personali e di fatto.
- Per decidere sulla sostituzione della pena il giudice può, in presenza di elementi già acquisiti, decidere immediatamente senza fissare una nuova udienza ex art. 545-bis c.p.p.; la fissazione è discrezionale e va motivata se omessa.
- Precedenti e condanne definitive possono legittimamente influire sulla valutazione della idoneità di una pena sostitutiva non tanto per escludere il beneficio in ragione della "meritevolezza", quanto per valutare l'efficacia della misura sostitutiva ai fini della rieducazione e della prevenzione di ulteriori reati (art. 58 legge n. 689/81 e art. 133 c.p.).
- Ricorsi dichiarati inammissibili comportano l'onere delle spese e, ove ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; è importante curare la forma e la fondatezza delle censure per evitare sanzioni economiche.
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