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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30311/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'incarico conferito a un avvocato per tutelare due clienti in relazione a un contratto preliminare di compravendita immobiliare. I clienti avevano stipulato un preliminare con una società promittente venditrice, versato una consistente caparra e immesso nel possesso dell'immobile; nelle more della trascrizione del loro preliminare, la venditrice aveva stipulato e trascritto un secondo preliminare con altro soggetto. Successivamente gli incaricati avevano promosso una prima causa di risarcimento danni contro venditrice e notaio, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande risarcitorie e tardiva la domanda di risoluzione; una seconda causa contro il notaio si era conclusa con rigetto. I clienti hanno quindi agito contro il loro difensore, imputandogli responsabilità professionale per avere impostato erroneamente la prima azione giudiziaria e per non avere evitato la perdita della possibilità di ottenere il doppio della caparra o altri danni. In appello, la Corte territoriale ha riconosciuto solo un danno limitato, mentre i clienti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle norme sul risarcimento del danno e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'errore del difensore aveva impedito di conseguire il ristoro derivante dal recesso ex art. 1385 c.c. e che la motivazione d'appello sarebbe contraddittoria perché, pur riconoscendo l'errore professionale, ne avrebbe escluso le conseguenze dannose.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare una valutazione di fatto della Corte d'appello, che aveva applicato correttamente il principio secondo cui, nella responsabilità professionale, il danno e il nesso causale non si presumono ma devono essere provati dal danneggiato. Ha rigettato il secondo motivo perché infondato: la motivazione della sentenza impugnata non presentava un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, essendo invece logicamente comprensibile e valutabile nel suo complesso. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di legittimità per motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili è deducibile come nullità; il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più denunciabile.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di diligenza professionale dell'avvocato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale base della responsabilità contrattuale per inadempimento del professionista.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per il criterio del danno risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per il rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale, invocati in via analogica.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del nesso causale tra inadempimento professionale e danno grava sull'attore che agisce per il risarcimento.

  • art. 1385 c.c.

    Evocato quale fondamento del diritto di recesso dal preliminare e della richiesta del doppio della caparra confirmatoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'eventuale contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma di modifica che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale dell'avvocato il cliente che agisce per il risarcimento deve provare non solo l'errore o l'omissione, ma anche il nesso causale tra tale condotta e il danno subito, secondo la regola del "più probabile che non".
  • Il danno da responsabilità professionale non è in re ipsa: l'errore del professionista non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, occorrendo la dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli effettivamente derivatene.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge quando la censura investe l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione sussiste solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta poco persuasiva o incompleta.
  • La motivazione va letta nel suo complesso e non per frammenti isolati: la pretesa contraddittorietà non emerge se la sentenza, considerata unitariamente, consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniCompravendita
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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