Cassazione Penale, Ordinanza n. 32306/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per avere detenuto in concorso, ai fini di cessione a terzi, 18 involucri di cocaina, del peso lordo complessivo di 7 grammi, e 17 involucri di hashish, del peso lordo complessivo di 21 grammi. Il fatto era stato già riqualificato nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, con concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità, riformando parzialmente la decisione di primo grado. Con un unico articolato motivo, la difesa ha dedotto violazione degli artt. 111 e 24 Cost., dell'art. 6 CEDU e degli artt. 603, 190, 192, 438, comma 5, e 495 c.p.p., in relazione all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990. In particolare, ha censurato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire immagini di videosorveglianza asseritamente decisive. A sostegno della doglianza sono state richiamate le dichiarazioni scagionanti del coimputato, l'esito negativo delle perquisizioni personale e domiciliare dell'imputato e la mancata apprensione dell'involucro relativo alla presunta cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente ed estesa agli elementi processuali rilevanti. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, precisando che tale rinnovazione presuppone l'incompletezza dell'indagine dibattimentale e l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, ravvisabile quando gli elementi probatori già acquisiti siano incerti.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del concorso di persone nel reato contestato.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Richiamato per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione nella fattispecie di lieve entità.
art. 24 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione al diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Invocato dalla difesa in relazione alle garanzie del giusto processo.
art. 6 CEDU
Invocato dalla difesa in relazione alle garanzie del processo equo.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiede la verifica dell'incompletezza dell'indagine e l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, ravvisabile quando i dati probatori acquisiti siano incerti.
Richiamato dalla difesa nell'ambito delle censure relative all'acquisizione della prova.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova.
Richiamato dalla difesa in relazione al giudizio abbreviato e alle richieste istruttorie.
Richiamato dalla difesa in relazione all'ammissione delle prove.
Massime di principio
- È inammissibile in sede di legittimità la censura formalmente qualificata come violazione di legge che, nella sostanza, solleciti una nuova lettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione della decisione impugnata sia logica, coerente e consideri gli elementi processuali rilevanti.
- Le doglianze relative a carenze argomentative su singoli passaggi della ricostruzione fattuale e dell'attribuzione del fatto all'imputato non sono ammissibili in cassazione quando si risolvano nella richiesta di riesame del merito della decisione.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p. presuppone l'incompletezza dell'indagine dibattimentale e l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; tale impossibilità ricorre quando gli elementi probatori già acquisiti risultino incerti.
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