Cassazione Civile, Ordinanza n. 23576/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un pensionato volta a ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione professionale ad amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992. La corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto: secondo il giudice di merito, il termine decennale di prescrizione decorreva dalla domanda presentata all'INAIL per la certificazione dell'esposizione e non dalla successiva domanda amministrativa all'INPS per ottenere il beneficio. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) motivazione apparente sul dies a quo della prescrizione; (2) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. e vizio motivazionale per non avere considerato che la consapevolezza dell'esposizione sarebbe sorta solo con il deposito della perizia ambientale; (3) violazione dell'art. 2934 c.c. per avere ritenuto prescritto un diritto del soggetto già pensionato; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento senza adeguata prova della consapevolezza dell'esposizione; (5) violazione dell'art. 2935 c.c. per non avere ancorato la decorrenza della prescrizione al momento della consapevolezza e per asserita nullità o inammissibilità dell'appello. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati o comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che, in tema di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la prescrizione del diritto autonomo decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza della propria esposizione; nel caso concreto, la corte territoriale aveva correttamente individuato tale momento nella presentazione della domanda all'INAIL per la certificazione dell'esposizione. La Corte ha anche precisato che la mera data del pensionamento non è di per sé sufficiente a far decorrere la prescrizione e che la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è censurabile oltre i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare asserite nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; la Corte ha ritenuto le censure non fondate.
La Corte ha escluso che la sentenza di merito fosse affetta da motivazione apparente, ritenendo adeguata e corretta la motivazione sul dies a quo della prescrizione.
art. 111 Cost.
Richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 132 c.p.c.; la Corte non ha ravvisato violazioni del principio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è limitato e non consente di riesaminare il rilievo attribuito dai giudici di merito alla domanda all'INAIL.
Invocato per contestare la declaratoria di prescrizione; la Corte ha confermato che il diritto era soggetto a prescrizione.
Richiamato per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte ha ritenuto corretto l'apprezzamento presuntivo compiuto dal giudice di merito.
La Corte ha affermato che il giudice di merito non ha violato i requisiti delle presunzioni semplici (gravità, precisione e concordanza).
Richiamato per evidenziare che la valutazione del materiale probatorio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che nel caso concreto coincide con la consapevolezza dell'esposizione all'amianto.
Legge richiamata quale base normativa della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e definitivo, soggetto a prescrizione decennale, non limitata ai singoli ratei previdenziali.
- Il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza della propria esposizione all'amianto; tale consapevolezza può essere desunta, in concreto, dalla presentazione della domanda all'INAIL per la certificazione dell'esposizione.
- La data del pensionamento, da sola, non è elemento decisivo per far decorrere la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per amianto.
- La valutazione delle prove e delle presunzioni semplici sulla conoscibilità dell'esposizione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti stretti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non è configurabile in cassazione una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
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