Cassazione Civile, Ordinanza n. 34705/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 emesso da un Comune nei confronti della proprietaria di un campeggio/area sosta. L'immobile, non dichiarato in catasto e privo di rendita catastale, era stato oggetto nel 2014 di una richiesta comunale di accatastamento ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004; la società aveva poi provveduto all'aggiornamento catastale nel 2015. Il Comune sosteneva che la rendita dichiarata nel 2015 dovesse retroagire e fondare l'imposizione anche per il 2011, denunciando la violazione delle norme in tema di decorrenza fiscale della rendita catastale attribuita a seguito di richiesta comunale. In particolare, contestava la decisione della CTR che aveva ritenuto necessaria, nella richiesta comunale, l'indicazione della data cui riferire la mancata denuncia catastale per poter far decorrere gli effetti fiscali da un anno anteriore al 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze del Comune e ha confermato la decisione di merito favorevole alla contribuente. Ha interpretato l'art. 1, comma 337, L. n. 311/2004 nel senso che le rendite catastali dichiarate o attribuite dopo la richiesta comunale producono effetto fiscale, in via retroattiva, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data indicata dal Comune come riferimento della mancata denuncia catastale; in mancanza di tale indicazione, l'effetto decorre dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta. Poiché nella richiesta del 31.10.2014 non era indicata alcuna data di riferimento, la pretesa ICI per l'anno 2011 non poteva essere fondata sulla rendita dichiarata nel 2015. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 336 e 337, L. n. 311/2004
I commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004
La richiesta comunale di accatastamento deve contenere, se accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; solo se tale data è indicata la rendita produce effetto fiscale dal 1° gennaio dell'anno successivo a quella data, altrimenti dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.
artt. 3, 5, 10 e 11 D.Lgs. n. 504/1992
artt. 3, 5, 10 e 11 D.Lgs. n. 504/1992
Sono richiamati dal ricorrente quale base normativa dell'ICI e della relativa pretesa impositiva, ma la Corte risolve la controversia sulla base della disciplina speciale della decorrenza della rendita catastale.
È invocato dal Comune insieme alle altre disposizioni in tema di efficacia della rendita catastale, ma la Corte centra la decisione sulla norma speciale della Finanziaria 2005.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di immobili non dichiarati in catasto, la decorrenza fiscale della rendita attribuita a seguito della richiesta comunale è regolata dall'art. 1, comma 337, L. n. 311/2004 e segue una disciplina alternativa: decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data espressamente indicata dal Comune come riferimento della mancata denuncia, oppure, se tale indicazione manca, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.
- La mancata indicazione, nella richiesta comunale ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale impedisce di far retroagire gli effetti fiscali della rendita a un anno precedente a quello di notifica della richiesta.
- La pretesa impositiva basata su una rendita catastale dichiarata successivamente dal contribuente non può essere estesa a periodi d'imposta anteriori alla decorrenza fissata dalla norma speciale, se la richiesta comunale non conteneva l'indicazione temporale richiesta dalla legge.
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