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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30904/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello per due ragioni principali: 1) la presunta inosservanza e erronea applicazione della legge penale e carenza/illogicità della motivazione con riferimento al mantenimento dell'aumento di pena per la recidiva facoltativa; 2) la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata ritenuta della provocazione come prevalente sulla recidiva, con conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio. I fatti contestati riguardavano una sparatoria con lesioni (artt.56, 575 c.p. e continuazione), detenzione e porto illegale d'arma (L.494/74) e detenzione di munizioni (art.697 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art.606, comma 3, c.p.p. Ha ritenuto congrua e non censurabile la motivazione della Corte d'appello: la recidiva è stata valutata concretamente in relazione ai precedenti, alla natura e alla ravvicinata reiterazione dei reati; l'attenuante della provocazione è stata riconosciuta ma ritenuta equivalente alla recidiva per le modalità gravi della condotta (svariati colpi esplosi al volto della vittima); le attenuanti generiche sono state escluso per gli elementi ostativi (gravità, luogo e rischio per terzi) e la determinazione della pena è stata considerata nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito. Confermata la pena complessiva di 8 anni di reclusione così come fissata dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma per la Cassa delle ammende pari a euro 3.000 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62, n.2 c.p.

    Riconosciuta come attenuante per la provocazione ma valutata in bilanciamento con la recidiva; la Corte d'appello l'ha ritenuta equivalente alla recidiva a causa della gravità della condotta.

  • artt. 56 e 575 c.p.

    Articolano la fattispecie di lesione mediante arma da fuoco; utilizzati per definire il capo di imputazione principale e la gravità della condotta.

  • art. 99, comma 1 c.p.

    Richiamato per la continuazione tra i reati contestati nella determinazione della pena complessiva.

  • artt. 10, 12, 14 L. 494/74

    Norme sulla detenzione e porto illegale di arma; rilevanti ai fini dell'imputazione accessoria e del cumulo sanzionatorio.

  • art. 697 c.p.

    Riguarda la detenzione illegale di munizioni; considerato nel cumulo delle pene.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la concessione delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i criteri fossero stati correttamente richiamati e valutati dal giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1 lett. b) e e) e comma 3)

    Fondamento delle censure di cassazione (inosservanza di legge e carenza di motivazione) e della declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda (Cassa delle ammende) per l'impugnazione inammissibile; applicata con commisurazione dell'importo a 3.000 euro.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti nella motivazione del ricorso (contenuto e sinteticità) ai fini della cassazione.

Massime di principio

  • La recidiva va valutata concretamente: non è sufficiente il mero riscontro formale dei precedenti; il giudice deve considerare natura dei reati, omogeneità, ravvicinamento temporale e profili personali per accertare la capacità a delinquere.
  • Il riconoscimento dell'attenuante della provocazione può essere compatibile con la rilevanza della recidiva; il giudice di merito può ritenere le due circostanze equivalenti se la gravità e le modalità del fatto lo giustificano.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono esercizio discrezionale del giudice di merito e, se motivati in maniera congrua e non contraddittoria, sono insindacabili in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione l'assenza di errori logico-giuridici nella motivazione del merito rende il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
  • Quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale, il giudice non è obbligato a fornire una motivazione dettagliata sul punto; è sufficiente che dalla sentenza complessiva emerga la valutazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.
  • Spese e ammende possono essere inflitte in caso di impugnazione irrituale o manifestamente infondata; la Corte può quantificare una somma a titolo di Cassa delle ammende.

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