Cassazione Penale, Sentenza n. 9249/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha disposto la custodia in carcere per reati connessi allo spaccio di stupefacenti (artt. 81 cpv. e 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309; concorso di persone art.110 cod. pen.), contestando la valutazione della gravità indiziaria e la necessità della misura cautelare più afflittiva, sostenendo che la medesima sarebbe stata sproporzionata rispetto all'idoneità della detenzione domiciliare già applicata e che non vi erano elementi concreti di pericolo di recidiva o di continuazione dell'illecito oltre il periodo contestato (gennaio-febbraio 2021).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, tenendo conto della personalità negativa degli indagati, dei plurimi precedenti (anche specifici) e dei carichi pendenti, nonché della fitta rete di contatti e della capacità organizzativa evidenziata dalle indagini. Il Tribunale aveva altresì ritenuto che la detenzione domiciliare, seppur aggravata dal braccialetto elettronico, non fosse idonea a impedire l'attività di spaccio né a interrompere i contatti criminali. Poiché i ricorrenti non hanno confutato nel merito il percorso argomentativo del provvedimento, il ricorso è stato considerato manifestamente infondato e inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per la valutazione della responsabilità in relazione ai reati plurimi e alla concorsualità ovvero alla configurazione di più fattispecie collegabili; utilizzato nel quadro delle imputazioni mosse agli indagati
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti, richiamata per inquadrare i reati di detenzione e spaccio contestati agli indagati
Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato (concorso di persone nelle condotte contestate)
Applicato per imporre ai ricorrenti l'onere delle spese del procedimento e il pagamento della somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al principio che, per esonerare dalla condanna alle spese chi propone ricorso inammissibile, occorre dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità; qui tale requisito non è risultato sussistente
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017 (Cimieri)
Richiamata per il principio che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, desumibile dalla personalità dell'imputato e dalle modalità del fatto, ma non richiede la previsione di una specifica occasione di reato
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 (Ruci)
Citata come riferimento sul fatto che la manifesta infondatezza dell'impugnazione può giustificare l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La custodia in carcere può essere confermata se sussiste un pericolo di reiterazione concreto e attuale, desumibile dalla personalità dell'indagato, dai precedenti e dalle modalità e ripetitività dei fatti
- La detenzione domiciliare, anche se aggravata da sistemi di controllo (es. braccialetto elettronico), può risultare inidonea quando l'attività delittuosa sia svolta presso il domicilio o vi siano reti di contatti che ne consentono la prosecuzione
- Per rimettere in discussione una decisione cautelare è necessario contestare specificamente e criticamente il percorso motivazionale del giudice; argomentazioni generiche sulla buona condotta passata sono spesso insufficienti
- Il pericolo di reiterazione non richiede la dimostrazione di una "specifica occasione" per delinquere, ma una prognosi fondata su elementi concreti e attuali
- Se il ricorso in cassazione non affronta compiutamente la motivazione della decisione impugnata e risulta manifestamente infondato, si può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende
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