Cassazione Penale, Sentenza n. 27117/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Oratore impugna la sentenza che lo condannava a 1.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 4, comma 2 e 3, della legge 110/1975. Due i motivi: 1) vizio nella valutazione della responsabilità e contraddittorietà nella motivazione perché il Tribunale avrebbe riconosciuto l'attenuante della lieve entità ma non la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per non aver valutato adeguatamente la condotta collaborativa dell'imputato e per aver dato rilievo ai precedenti penali senza verificare la identità di indole degli stessi ai fini della abitualità della condotta.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sull'argomento di diritto precisa che non esiste contraddizione nel ritenere la circostanza attenuante della lieve entità e nel negare la particolare tenuità: sono differenti gradi di offensività (la particolare tenuità porta all'esclusione della punibilità, la lieve entità comporta solo attenuazione). Quanto alla mancata considerazione della 'collaborazione', la Corte richiama il principio secondo cui chi lamenta omissioni motivazionali deve indicare specificamente l'atto, l'elemento probatorio, provarne la verità e dimostrare come ne sarebbe compromessa la decisione; il ricorrente non ha adempiuto a questi oneri né ha spiegato come l'acquiescenza a un controllo/perquisizione dovesse avere particolare valore positivo. Pure la censura sull'abitualità dei precedenti è ritenuta aspecifica: il certificato penale mostra più precedenti, alcuni specifici. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma incriminatrice relativa al porto di oggetti atti ad offendere; il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato ma applicabile l'attenuante della lieve entità (comma 3) senza escludere la punibilità per particolare tenuità.
Disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che la negazione della particolare tenuità non è incompatibile con il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, trattandosi di diversi livelli di offensività.
Norma che consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017 (Zharri)
Giurisprudenza richiamata per affermare la compatibilità logica tra il diniego della particolare tenuità e il riconoscimento della lieve entità.
Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015 (Singh)
Precedente che conferma che l'assenza di riconoscimento della lieve entità impedisce la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità.
Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 (Papini)
Principio secondo cui il ricorrente in cassazione che lamenta omissioni motivazionali deve specificare l'atto, il fatto probatorio, dimostrarne la verità e spiegare l'incidenza decisiva sull'esito.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie a seguito di inammissibilità del ricorso; la Corte territoriale ha applicato la sanzione di 3.000 euro non ravvisando motivo per ritenere l'assenza di colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità non equivale automaticamente all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: sono differenti livelli di offensività e possono coesistere.
- Chi deduce in Cassazione la mancata o errata valutazione di elementi probatori deve indicare specificamente l'atto processuale, il contenuto probatorio rilevante, fornire prova della verità di quel dato e dimostrare come esso avrebbe inciso in modo decisivo sulla decisione.
- L'acquiescenza a un atto di polizia giudiziaria legittimo (es. controllo o perquisizione) non costituisce in sé un profilo di forte collaborazione idoneo a far propendere per l'esclusione della punibilità se non documentato e valorizzato con elementi concreti.
- La contestazione generica circa la non valutazione dei precedenti o la loro "omogeneità di indole" è insufficiente: il giudice può fondare la valutazione sull'insieme del certificato penale e su precedenti specifici, salvo che il ricorrente non dimostri il contrario con puntuale argomentazione.
- Ricorsi formulati in termini vaghi o privi dei necessari elementi dimostrativi sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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