Sentenza del 18/12/2020 n. 7498 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Irap - Rimborso - versamenti effettuati nei 48 mesi precedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1999, 2000 e 2001 sostenendo che la sua attività di avvocato era priva di autonoma organizzazione, dunque il presupposto dell'imposta era mancante e i versamenti erano indebiti. In primo grado il ricorso era stato rigettato per mancata produzione di prove a sostegno dell'assenza di autonoma organizzazione. In appello l'Ufficio ha valutato la documentazione prodotta, ha riconosciuto l'assenza degli elementi indicativi di autonoma organizzazione per gli anni contestati e ha chiesto la parziale estinzione del giudizio; l'Ufficio però ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973 per i versamenti effettuati oltre i 48 mesi anteriori alla data di presentazione dell'istanza di rimborso (istanza presentata il 13/01/2004) e ha riconosciuto il diritto al rimborso solo per le somme versate nei 48 mesi precedenti a tale data. La ricorrente ha contestato anche il criterio di determinazione degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello: ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme per le quali non è intervenuta la decadenza ex art. 38 DPR 602/1973 (ossia i versamenti effettuati nei 48 mesi antecedenti alla data di presentazione dell'istanza del 13/01/2004) e ha disposto il rimborso comprensivo degli interessi maturati e maturandi a decorrere dalla data dei singoli versamenti, in conformità all'art. 44, co.1 DPR 602/1973. Ha compensato le spese del presente grado di giudizio (e del processo in generale).
Norme richiamate
termine di decadenza 48 mesi dalla data del versamento
Il diritto al rimborso per versamenti indebiti si esercita entro 48 mesi dalla data del versamento; la decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e limita il rimborso alle sole somme versate nei 48 mesi antecedenti l'istanza.
Gli interessi per ritardata restituzione devono essere calcolati a decorrere dalla data del versamento fino alla data dell'ordinativo di pagamento, applicando il tasso legale vigente per i semestri di riferimento; la CTR ha disposto il calcolo degli interessi a decorrere dalla data di ogni singolo versamento.
Art. 58, comma 2 D.lgs. 546/1992
Permette la produzione in appello di documenti preesistenti al giudizio di primo grado; la CTR ha richiamato questa previsione nel confermare che la parte può integrare la prova in sede di gravame.
Stabilisce che, fino all'entrata in vigore di diverse norme regionali, per l'IRAP si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi in tema di controllo, riscossione e contenzioso, sicché le regole di decadenza previste dall'art. 38 DPR 602/1973 trovano applicazione anche per l'IRAP.
Massime di principio
- Il contribuente che chiede il rimborso di un tributo ha l'onere di allegare e provare i fatti dai quali deriva il diritto al rimborso; prove pertinenti e documenti possono essere prodotti anche in appello ai sensi dell'art. 58, co.2 D.lgs. 546/1992.
- Anche se l'Amministrazione riconosce che il tributo era indebito, il diritto al rimborso è limitato dai termini decadenziali: per l'IRAP si applica l'art. 38 DPR 602/1973 e solo i versamenti effettuati nei 48 mesi precedenti all'istanza sono rimborsabili.
- La decadenza ex art. 38 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; dunque l'Ufficio può eccepirla anche in appello e il giudice la può valutare anche se non era stata esaminata in primo grado.
- Gli interessi per il ritardo nella restituzione vanno calcolati a decorrere dalla data di ciascun versamento fino alla data dell'ordinativo di pagamento, secondo il criterio previsto dall'art. 44, co.1 DPR 602/1973 (tasso legale applicato per i semestri di competenza).
- Se l'Ufficio ammette la fondatezza della pretesa del contribuente (es. assenza del presupposto impositivo), è opportuno ottenere e verificare l'effettiva liquidazione e pagamento amministrativo; in alternativa il contribuente può proseguire il giudizio per ottenere pronuncia formale e il calcolo degli interessi.
- Per evitare la perdita del diritto al rimborso è consigliabile presentare tempestivamente l'istanza amministrativa (prima possibile dalla scoperta dell'errore) e conservare tutta la documentazione probatoria relativa allo stato di fatto invocato.
- In sede contenziosa è utile chiedere espressamente il computo degli interessi secondo l'art. 44 DPR 602/1973 e precisare le date dei singoli versamenti, per evitare contestazioni sul momento iniziale del computo degli interessi.
- Le spese processuali possono essere compensate anche in caso di accoglimento parziale quando le ragioni di fatto e di diritto rendono equa la compensazione; non sempre la vittoria parziale comporta l'automatica condanna alle spese della controparte.
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