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Sentenza

Sentenza del 18/12/2020 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Processo tributario - Richiesta di rimborso - Diniego dell'Ufficio - Ricorso presentato via Pec -- Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti formali richiesti per il deposito telematico (assenza di formato PDF/A-1a/1b e di firma digitale/qualificata). Pertanto non è stata esaminata la fondatezza del motivo di merito relativo al rimborso e l'azione del ricorrente è stata respinta sul piano dell'ammissibilità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso presentando il ricorso via PEC allegando copia per immagini del ricorso sottoscritta con firma analogica. L'atto non è stato depositato in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b né munito di firma elettronica qualificata o firma digitale. La mancanza della firma elettronica qualificata/digitale è stata ritenuta equivalente alla mancata sottoscrizione su documento cartaceo, rendendo incerta l'origine dell'atto.

Norme richiamate

  • d.l. n. 98/2011, art. 39, comma 8

    Il comma impone modalità tecniche di deposito telematico (formato PDF/A e requisiti di sottoscrizione elettronica); la mancata osservanza di tali requisiti rende inammissibile l'atto per incertezza sulla provenienza

  • Cass. civ., sent. n. 23331/2016

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la mancanza di firma elettronica qualificata/digitale equivale alla mancanza della sottoscrizione su documento cartaceo e consegue l'incertezza sulla provenienza dell'atto

Massime di principio

  • La presentazione telematica di atti alla Commissione tributaria richiede il deposito in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; documenti in altri formati o copie per immagini non conformi possono essere inammissibili.
  • La semplice trasmissione tramite PEC non sostituisce la sottoscrizione elettronica qualificata: l'allegato deve essere sottoscritto con firma digitale/qualificata per garantire la certezza della provenienza.
  • La mancanza di firma elettronica qualificata o digitale è assimilata alla mancanza di sottoscrizione su carta e può determinare l'inammissibilità dell'atto senza esame del merito.
  • Prima di inviare un ricorso tributario tramite PEC verificare: formato del file (PDF/A-1a/1b), presenza e validità della firma elettronica qualificata/digitale, integrità dell'allegato e conformità alle disposizioni tecniche vigenti.
  • Se il deposito non è conforme e i termini processuali sono scaduti, il ricorrente rischia la perdita del diritto di agire; se invece il termine è ancora aperto è necessario ripresentare l'atto conformemente ai requisiti tecnici.
  • Per minimizzare i rischi usare strumenti riconosciuti per la firma digitale (token, CNS, firma remota qualificata) e conservare evidenze della trasmissione e della validità della firma.

Testo integrale

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