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Sentenza

Sentenza del 18/12/2020 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Artt. 15 e 46 D.Lgs. 546/92. Compensazione spese di giudizio. Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della liquidazione degli onorari e delle spese di giudizio (importo liquidato €400) a fronte del valore della controversia (€551.474,16). La società sostiene che il ritardo dell'Ufficio nell'esame dell'istanza di autotutela l'ha costretta a proporre ricorso, sostenendo contributo unificato e spese per il difensore, e chiede una equa liquidazione degli onorari secondo il D.M. n.140/2012 e la condanna dell'Ufficio al rimborso.

La decisione

Rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia (nessuna compensazione delle spese per il mero ritardo dell'autotutela). Accolto l'appello principale della società: la Commissione riforma la liquidazione delle spese giudiziali e liquida l'onorario professionale in €5.500,00 (pari al 50% del minimo tabellare di €11.000,00 per la natura documentale della causa, ai sensi dell'art.18 del D.M. 140/2012), oltre rimborso delle spese documentate e oneri accessori; determina le spese di questo grado in €900,00 oltre accessori e condanna l'Ufficio a pagare tali somme al difensore.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992 art. 15

    Principio di responsabilità per le spese: la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese; la compensazione è possibile solo in caso di soccombenza reciproca o se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • D.Lgs. 546/1992 art. 46 (terzo comma)

    Terzo comma dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.274/2005): non può operare una compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere che privilegi indebitamente la parte che ha ritirato l'atto.

  • Codice di procedura civile art. 92, comma 2

    Riconosciuto il potere della Commissione di compensare le spese ai sensi della normativa processuale comune, ove ricorrano le condizioni previste.

  • D.Lgs. 546/1992 art. 44

    In caso di rinuncia al ricorso il rinunciante deve rimborsare le spese, salvo diverso accordo tra le parti; richiamato per sottolineare il principio della responsabilità per le spese.

  • D.M. n.140/2012 (tabella C riquadro 10.3 e art.18)

    Fissazione dei parametri per la liquidazione degli onorari; applicazione del riquadro 10.3 al valore della controversia per determinare il compenso minimo (qui €11.000) e applicazione dell'art.18 per riduzione equitativa del 50% per la natura documentale della causa.

  • Corte Costituzionale sent. n.274/2005

    Dichiarata l'illegittimità del terzo comma dell'art.46 D.Lgs.546/1992 e riaffermato il principio che la compensazione ope legis in caso di cessazione della materia del contendere è incompatibile col principio di responsabilità per le spese.

  • Cassazione sent. n.5120/2011

    Richiamata per affermare che l'azione amministrativa deve rispettare il principio neminem laedere e che il ritardo/omissione dell'amministrazione può violare tale principio, ma non basta di per sé ad imporre la compensazione automatica delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario vige il principio della soccombenza: la parte perdente paga le spese, salvo che la commissione compensi le spese per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
  • Il mero ritardo dell'amministrazione nell'esame di un'istanza di autotutela che induce il contribuente a proporre ricorso non giustifica automaticamente la compensazione delle spese processuali.
  • La cessazione della materia del contendere per iniziativa dell'Ufficio non determina di per sé una compensazione ope legis delle spese; anzi, la compensazione è eccezionale e deve essere motivata.
  • La liquidazione degli onorari deve essere conforme alle tabelle del D.M. n.140/2012; tuttavia la commissione può ridurre equamente il compenso (es. art.18) in considerazione della natura documentale o della minore complessità della causa.
  • È fondamentale documentare e provare le spese effettivamente sostenute (contributo unificato, parcelle, spese documentate) per ottenere il rimborso; la parte che chiede la compensazione deve altresì fornire motivazione specifica e grave per giustificarla.
  • Se l'Ufficio ha agito in modo erroneo o negligente, il contribuente può ottenere la condanna alle spese e il rimborso degli oneri sostenuti, ma non la compensazione automatica per il solo fatto della cessazione della materia del contendere.

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