Sentenza del 18/12/2020 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Artt. 15 e 46 D.Lgs. 546/92. Compensazione spese di giudizio. Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della liquidazione degli onorari e delle spese di giudizio (importo liquidato €400) a fronte del valore della controversia (€551.474,16). La società sostiene che il ritardo dell'Ufficio nell'esame dell'istanza di autotutela l'ha costretta a proporre ricorso, sostenendo contributo unificato e spese per il difensore, e chiede una equa liquidazione degli onorari secondo il D.M. n.140/2012 e la condanna dell'Ufficio al rimborso.
La decisione
Rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia (nessuna compensazione delle spese per il mero ritardo dell'autotutela). Accolto l'appello principale della società: la Commissione riforma la liquidazione delle spese giudiziali e liquida l'onorario professionale in €5.500,00 (pari al 50% del minimo tabellare di €11.000,00 per la natura documentale della causa, ai sensi dell'art.18 del D.M. 140/2012), oltre rimborso delle spese documentate e oneri accessori; determina le spese di questo grado in €900,00 oltre accessori e condanna l'Ufficio a pagare tali somme al difensore.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992 art. 15
Principio di responsabilità per le spese: la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese; la compensazione è possibile solo in caso di soccombenza reciproca o se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
D.Lgs. 546/1992 art. 46 (terzo comma)
Terzo comma dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.274/2005): non può operare una compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere che privilegi indebitamente la parte che ha ritirato l'atto.
Codice di procedura civile art. 92, comma 2
Riconosciuto il potere della Commissione di compensare le spese ai sensi della normativa processuale comune, ove ricorrano le condizioni previste.
D.Lgs. 546/1992 art. 44
In caso di rinuncia al ricorso il rinunciante deve rimborsare le spese, salvo diverso accordo tra le parti; richiamato per sottolineare il principio della responsabilità per le spese.
D.M. n.140/2012 (tabella C riquadro 10.3 e art.18)
Fissazione dei parametri per la liquidazione degli onorari; applicazione del riquadro 10.3 al valore della controversia per determinare il compenso minimo (qui €11.000) e applicazione dell'art.18 per riduzione equitativa del 50% per la natura documentale della causa.
Corte Costituzionale sent. n.274/2005
Dichiarata l'illegittimità del terzo comma dell'art.46 D.Lgs.546/1992 e riaffermato il principio che la compensazione ope legis in caso di cessazione della materia del contendere è incompatibile col principio di responsabilità per le spese.
Cassazione sent. n.5120/2011
Richiamata per affermare che l'azione amministrativa deve rispettare il principio neminem laedere e che il ritardo/omissione dell'amministrazione può violare tale principio, ma non basta di per sé ad imporre la compensazione automatica delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario vige il principio della soccombenza: la parte perdente paga le spese, salvo che la commissione compensi le spese per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
- Il mero ritardo dell'amministrazione nell'esame di un'istanza di autotutela che induce il contribuente a proporre ricorso non giustifica automaticamente la compensazione delle spese processuali.
- La cessazione della materia del contendere per iniziativa dell'Ufficio non determina di per sé una compensazione ope legis delle spese; anzi, la compensazione è eccezionale e deve essere motivata.
- La liquidazione degli onorari deve essere conforme alle tabelle del D.M. n.140/2012; tuttavia la commissione può ridurre equamente il compenso (es. art.18) in considerazione della natura documentale o della minore complessità della causa.
- È fondamentale documentare e provare le spese effettivamente sostenute (contributo unificato, parcelle, spese documentate) per ottenere il rimborso; la parte che chiede la compensazione deve altresì fornire motivazione specifica e grave per giustificarla.
- Se l'Ufficio ha agito in modo erroneo o negligente, il contribuente può ottenere la condanna alle spese e il rimborso degli oneri sostenuti, ma non la compensazione automatica per il solo fatto della cessazione della materia del contendere.
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