Sentenza del 18/12/2020 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Imposta registro - Atto dichiarato nullo - Causa nullità imputabile alle parti - Imposta proporzionale - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'accertamento relativo all'imposta di registro applicata in misura proporzionale su un atto poi dichiarato nullo; il ricorrente chiedeva il rimborso della parte di imposta eccedente quella fissa che, a suo avviso, sarebbe dovuta nei casi di nullità
La decisione
la Corte ha affermato che, in caso di atto dichiarato nullo, l'imposta di registro si applica in misura fissa e il contribuente ha diritto al rimborso della parte versata in eccesso rispetto alla misura fissa solo se ricorrono tre condizioni: (1) passaggio in giudicato della sentenza di nullità; (2) la nullità non sia imputabile alla sfera volitiva o conoscitiva delle parti; (3) l'atto sia non suscettibile di ratifica, convalida o conferma. Il passaggio in giudicato è condizione essenziale ma non sufficiente: il contribuente deve provare anche la non imputabilità del vizio e l'impossibilità di ratifica. La nozione di imputabilità comprende anche comportamenti da cui l'invalidità fosse facilmente prevedibile
Norme richiamate
imposta di registro (normativa di settore, es. DPR n. 131/1986)
la norma sull'imposta di registro va interpretata nel senso che, per gli atti nulli, prevale l'applicazione dell'imposta fissa; tuttavia il contribuente può ottenere il rimborso della parte proporzionale versata se dimostra il passaggio in giudicato della nullità e l'assenza di imputabilità e di possibilità di ratifica
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dell'imposta versata in misura proporzionale su un atto poi dichiarato nullo non è automatico: occorre il giudicato e la prova che la nullità non sia imputabile al contribuente e che l'atto non sia ratificabile.
- La nozione di 'imputabilità' non si limita ai comportamenti direttamente volti a produrre l'atto viziato, ma comprende anche condotte dalle quali l'invalidità fosse facilmente prevedibile; pertanto è alto l'onere probatorio per il ricorrente che invoca il rimborso.
- Se l'invalidità dell'atto è derivata da comportamenti o omissioni riconducibili alla sfera conoscitiva/volitiva delle parti, l'Amministrazione può legittimamente richiedere/ritenere dovuta l'imposta in misura proporzionale.
- In pratica, chi chiede il rimborso deve documentare: (a) la sentenza definitiva che dichiara la nullità; (b) l'assenza di responsabilità propria nella produzione del vizio; (c) l'impossibilità di sanare l'atto mediante ratifica o convalida.
- Il rimborso, se riconosciuto, riguarda solo la parte eccedente la misura fissa dell'imposta di registro.
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