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Sentenza

Sentenza del 18/12/2020 n. 1070 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Imposta di Registro. Agevolazioni tributarie di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/73. Atto di surroga finanziamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'agevolazione fiscale prevista dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973 relativa all'annotazione di una surroga ipotecaria. La CTP aveva ritenuto che l'atto di surroga fosse collegato al precedente finanziamento agevolato e quindi esente da imposte; l'Agenzia impugna sostenendo che il beneficio spetta solo agli enti che concedono il finanziamento a medio/lungo termine e non può essere esteso a soggetti terzi che si surrogano nella garanzia per ragioni non riconducibili a un nuovo finanziamento erogato da un istituto abilitato.

La decisione

La Commissione adita ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo corretta la giurisprudenza della Corte di Cassazione: l'agevolazione prevista dall'art. 15 D.P.R. 601/1973 e la imposta sostitutiva di cui all'art. 17 spettano ai soggetti che effettuano effettivamente il finanziamento a medio/lungo termine; non è riconoscibile al soggetto che si surroga nella garanzia se tale surroga non è giustificata da un ulteriore finanziamento concesso da un'azienda o istituto che eserciti il credito a medio o lungo termine. Conseguentemente è stato annullato il giudizio di primo grado che aveva dato ragione al contribuente e dichiarata legittima l'iscrizione a ruolo; C.F. è stato condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio (spese liquidate in Euro 1.200,00 e Euro 1.800,00) sul valore della controversia indicato in Euro 3.420,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 601/1973, art. 15

    "le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine" e l'esenzione da imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali per le operazioni effettuate da aziende e istituti di credito

    L'esenzione riguarda le operazioni di finanziamento effettuate dalle imprese/istituti che esercitano credito a medio e lungo termine e, in funzione di questo oggetto, si estende agli atti e formalità connessi (es. garanzie e loro surroghe) solo se la surroga è strumentale a un'operazione agevolata (cioè a un nuovo finanziamento da parte di un istituto qualificato).

  • D.P.R. 601/1973, art. 17

    norma che prevede una imposta sostitutiva in luogo delle imposte ordinarie per le operazioni indicate negli artt. 15 e 16

    L'imposta sostitutiva è prevista a carico di specifiche categorie di enti (istituti di credito ecc.), il che conferma che il regime agevolativo è destinato ai soggetti che effettivamente svolgono il credito a medio/lungo termine e non è automaticamente trasferibile a terzi che si limitino a subentrare nelle garanzie.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 8.4.2002 n.4970; Cass. n.1205/2005; Cass. 26.02.2009 n.4602)

    "l'agevolazione non è estensibile ai creditori che subentrino a titolo di surroga ... se tale sostituzione non abbia ... un ulteriore finanziamento"

    La Suprema Corte ha costantemente interpretato la norma in senso restrittivo: la surroga dà diritto all'agevolazione solo se è dovuta all'erogazione di un nuovo finanziamento da parte di un istituto abilitato al credito a medio/lungo termine.

  • Preleggi, art. 12 (principio interpretativo)

    Principio della prevalenza del tenore letterale della norma: l'interpretazione deve partire dal testo chiaro della disposizione e seguire la ratio legis quando il testo lo consente.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 15 DPR 601/1973 si applica principalmente alle operazioni poste in essere dagli enti che esercitano il credito a medio e lungo termine; per estenderla ad atti connessi (es. annotazione di surroga) è necessario che la surroga sia strumentale a un nuovo finanziamento erogato da un istituto qualificato.
  • La semplice trasmissione di una garanzia ipotecaria a favore di un terzo non comporta automaticamente il trasferimento del regime agevolativo goduto in passato; è essenziale verificare la causa giustificativa della surroga (nuovo finanziamento).
  • L'onere di provare che la surroga è conseguente a un'operazione agevolata (nuovo finanziamento da istituto abilitato) grava su chi pretende l'applicazione del beneficio.
  • L'art. 17, prevedendo un'imposta sostitutiva a carico di specifici enti, conferma che il legislatore ha voluto limitare il beneficio ai soggetti che svolgono effettivamente credito a medio/lungo termine.
  • In casi analoghi conviene accertare: a) se è stato erogato un nuovo finanziamento; b) la qualifica soggettiva dell'ente che ha erogato il finanziamento; c) l'effettivo pagamento dell'imposta sostitutiva quando richiesto, prima di riconoscere l'esenzione sulle formalità connesse.

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