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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10275/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/04/2021 che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso il 1/02/2021. Il ricorrente sosteneva che, a seguito di un successivo provvedimento che aveva riconosciuto la continuazione fra reati e rideterminato la pena complessiva, il provvedimento esecutivo originario sarebbe divenuto illegittimo e avrebbe dovuto essere revocato e sostituito da un nuovo ordine, previa trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., per consentire la verifica della liberazione anticipata e evitare periodi di detenzione illegittima.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordine di esecuzione, se legittimamente emesso in base alla situazione esistente al momento della sua adozione, non può essere annullato automaticamente per il solo fatto che successivamente sia intervenuta una rideterminazione della pena (ad es. per riconoscimento della continuazione). L'art. 656, comma 4-bis, deve essere applicato prima dell'emissione dell'ordine: se il pubblico ministero non ha ritenuto che tale procedura fosse rilevante al momento dell'emissione (perché la pena allora prevista non rientrava nei limiti che impongono la trasmissione al magistrato di sorveglianza), il sopravvenuto provvedimento che riduce la pena obbliga solo alla comunicazione e all'aggiornamento dell'esecuzione, ma non alla ripetizione della fase antecedente all'emissione dell'ordine. La Corte ha inoltre richiamato che in ipotesi di omissione del pubblico ministero nella trasmissione al magistrato di sorveglianza il ritardo può dare luogo al diritto al ristoro per ingiusta detenzione, ma ciò è distinto dalla situazione in cui l'ordine era valido al suo sorgere.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    commi 4-bis, 4-quater, 5, 8-bis

    La procedura di cui al comma 4-bis (trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la verifica della liberazione anticipata) va eseguita prima di emettere l'ordine di esecuzione. Se l'ordine è legittimamente emesso, una successiva rideterminazione della pena non giustifica la ripetizione della fase preliminare né l'annullamento ex post dell'ordine.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Riguarda i compiti del pubblico ministero nella determinazione della pena ai fini dell'ordine di esecuzione; non impone la revoca dell'ordine già legittimamente emesso per mere vicende sopravvenute che rideterminino la pena.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione da parte dell'autorità giudicante; la conseguente rideterminazione della pena ha efficacia immediata ma non retroagisce a invalidare un ordine di esecuzione legittimamente emesso in precedenza.

  • art. 672 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di accertare l'estinzione della pena; quando il provvedimento originario presenti un vizio genetico accertato, le conseguenze (caducazione, riparazione) si applicano nei limiti previsti dall'ordinamento.

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Norme sul computo delle detrazioni e del periodo di detenzione ai fini della quantificazione della residua pena; rilevante per il calcolo della soglia che attiva l'art. 656, comma 4-bis.

  • art. 80 e 81 cod. pen.

    Richiamati come riferimento per la determinazione della pena nel procedimento esecutivo; concorrono al calcolo della misura della pena che il pubblico ministero deve porre a base dell'ordine di esecuzione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Prevede la riparazione per ingiusta detenzione: la mancata o tardiva attivazione del procedimento di cui all'art. 656, comma 4-bis, quando dovuta, può determinare un diritto al ristoro per la prolungazione illegittima della detenzione.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Elenca reati per i quali non opera la procedura di cui all'art. 656, comma 4-bis; la norma è citata per precisare l'ambito di esclusione.

Massime di principio

  • Se un ordine di esecuzione è stato legittimamente emesso in base alla situazione giuridica e fattuale esistente al momento della sua adozione, una successiva rideterminazione della pena non comporta automaticamente l'annullamento dell'ordine.
  • La procedura prevista dall'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. (trasmissione al magistrato di sorveglianza per la verifica della liberazione anticipata) deve essere svolta prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione quando ricorrono i presupposti; non può essere 'richiamata' ex post per invalidare un ordine già legittimo.
  • Il ruolo del pubblico ministero nella fase di emissione dell'ordine è di verifica e dovere di procedere (doverosità), non discrezionale: deve compiere i controlli previsti dalla legge ma non decide sui benefici penitenziari riservati al magistrato di sorveglianza.
  • La rideterminazione successiva della pena impone l'aggiornamento dell'esecuzione (comunicazione alla casa circondariale e adeguamento della data di scadenza), ma non la ripetizione della fase antecedente all'ordine di esecuzione, salvo che l'ordine iniziale si riveli affetto da vizio genetico.
  • Se la mancata o tardiva attivazione della procedura prevista dall'art. 656, comma 4-bis, è causa di protrazione della detenzione, il detenuto può avere titolo per la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.; tale rimedio è distinto dalla possibilità di annullare un ordine legittimamente emesso.
  • Nel caso di destinatario irreperibile o latitante, la disciplina prevede limiti all'operatività retroattiva della sospensione e all'attivazione dei meccanismi rinnovativi: la conoscenza effettiva della sospensione non è assicurata e ciò incide sulle conseguenze pratiche dell'eventuale procedura.

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