Cassazione Penale, Sentenza n. 19580/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per reati connessi alla detenzione e cessione di stupefacenti e per reati associativi di stampo camorristico, deducendo in vari motivi: vizio di motivazione e mancata autonoma valutazione delle prove (intercettazioni, chiamata in correità, dichiarazioni di acquirenti), errata qualificazione giuridica dei fatti (richiesta riqualificazione ex art. 73 DPR 309/90 comma 5, attenuante per lieve entità), mancato riconoscimento di attenuanti speciali e generiche (art. 74 DPR 309/90 comma 7, art. 416-bis.1 comma 3, art. 62-bis c.p.), erronea valutazione della collaborazione del pentito e della sua attendibilità, omessa declaratoria di prescrizione per taluni capi. La Corte ha ritenuto i motivi generici, aspecifici e spesso reiterativi delle censure già discusse in appello, senza efficacemente confrontarsi con la motivazione di merito; ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità (es. ruolo delle intercettazioni come valutazione di fatto, principio della "doppia conforme"), e ha confermato che le valutazioni di merito sulle attenuanti, sulla credibilità del collaboratore e sulla quantificazione/contestualizzazione del fatto vanno sindacate in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e aspecificità; sono pertanto confermate le sentenze di merito che avevano condannato Carmela Baccaro e Giustino Improda nei termini indicati in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha rigettato le censure relative a riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 comma 5, al riconoscimento integrale di attenuanti speciali e generiche, alla declaratoria di prescrizione e alla presunta carenza di motivazione sulla attendibilità del collaboratore, ritenendo le valutazioni dei giudici di merito congrue e non manifestamente illogiche.
Norme richiamate
Disciplinante i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che i motivi erano aspecifici e reiterativi, rendendo il ricorso inammissibile.
Norma sulle aggravanti per associazione di tipo mafioso/camorristico; la Corte ha esaminato il bilanciamento delle attenuanti rispetto alle aggravanti e confermato la valutazione di merito (esclusione/mitigazione di talune aggravanti in base al bilanciamento).
D.P.R. 309/1990 art. 73 (comma 5 e comma 7)
Comma 5 (ipotesi di lieve entità): la Corte richiama che la riqualificazione nella fattispecie meno offensiva richiede valutazione complessiva e puntuale di quantità, principio attivo, reiterazione e contesto; la semplice genericità non è sufficiente. Comma 7 (attenuante per collaborazione nei reati satellite): la corretta applicazione e devoluzione della questione in appello è stata scrutinata; ove devoluta e valutata in merito, la Cassazione non rivede se non per manifesta illogicità.
D.P.R. 309/1990 art. 74 (comma 7)
Richiamata nella considerazione delle attenuanti collegate alla collaborazione; la Corte ha osservato che dette attenuanti sono bilanciabili e che la Corte d'appello le ha valutate ritenendole non prevalenti rispetto alla gravità dell'associazione.
Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ne ha negato il riconoscimento alla luce della gravità dei fatti, della reiterazione e del ruolo dell'imputata.
Partecipazione di minima importanza: la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la qualificazione come minima, avendo ravvisato un ruolo non marginale dell'imputata.
Criteri per la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha richiamato l'applicazione corretta di tali criteri da parte del giudice di merito nel valutare prevalenza/compensazione tra aggravanti e attenuanti.
art. 591 cod. proc. pen. (lett. c)
Principio sulla inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi: la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibili i ricorsi che non contestavano in modo puntuale le ragioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata: censure generiche o ripetitive sono inammissibili.
- In presenza di "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi), la Cassazione limita il sindacato di merito; non è obbligatorio un riesame analitico di ogni elemento se la motivazione complessiva è coerente.
- L'interpretazione e il valore probatorio delle intercettazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo in caso di manifesta illogicità o travisamento della prova.
- La riqualificazione del reato in favore della lieve entità (art. 73 DPR 309/90 comma 5) richiede accertamento puntuale di quantità, principio attivo, reiterazione e contesto: non è sufficiente una valutazione astratta o generica.
- La valutazione della credibilità di collaboratori di giustizia e il riconoscimento di attenuanti speciali o generiche rientrano nel giudizio di merito; Cassazione interviene solo per vizi gravi di motivazione o errori di diritto manifesti.
- Il riconoscimento o esclusione delle attenuanti e la determinazione della pena (anche rispetto alla continuazione) sono questioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
- Non si può assumere automaticamente che una collaborazione annulli tutte le aggravanti o produca automaticamente la prescrizione: è necessario il corretto bilanciamento con riferimento agli effetti specifici delle norme applicabili.
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