Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19580/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per reati connessi alla detenzione e cessione di stupefacenti e per reati associativi di stampo camorristico, deducendo in vari motivi: vizio di motivazione e mancata autonoma valutazione delle prove (intercettazioni, chiamata in correità, dichiarazioni di acquirenti), errata qualificazione giuridica dei fatti (richiesta riqualificazione ex art. 73 DPR 309/90 comma 5, attenuante per lieve entità), mancato riconoscimento di attenuanti speciali e generiche (art. 74 DPR 309/90 comma 7, art. 416-bis.1 comma 3, art. 62-bis c.p.), erronea valutazione della collaborazione del pentito e della sua attendibilità, omessa declaratoria di prescrizione per taluni capi. La Corte ha ritenuto i motivi generici, aspecifici e spesso reiterativi delle censure già discusse in appello, senza efficacemente confrontarsi con la motivazione di merito; ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità (es. ruolo delle intercettazioni come valutazione di fatto, principio della "doppia conforme"), e ha confermato che le valutazioni di merito sulle attenuanti, sulla credibilità del collaboratore e sulla quantificazione/contestualizzazione del fatto vanno sindacate in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e aspecificità; sono pertanto confermate le sentenze di merito che avevano condannato Carmela Baccaro e Giustino Improda nei termini indicati in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha rigettato le censure relative a riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 comma 5, al riconoscimento integrale di attenuanti speciali e generiche, alla declaratoria di prescrizione e alla presunta carenza di motivazione sulla attendibilità del collaboratore, ritenendo le valutazioni dei giudici di merito congrue e non manifestamente illogiche.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplinante i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che i motivi erano aspecifici e reiterativi, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulle aggravanti per associazione di tipo mafioso/camorristico; la Corte ha esaminato il bilanciamento delle attenuanti rispetto alle aggravanti e confermato la valutazione di merito (esclusione/mitigazione di talune aggravanti in base al bilanciamento).

  • D.P.R. 309/1990 art. 73 (comma 5 e comma 7)

    Comma 5 (ipotesi di lieve entità): la Corte richiama che la riqualificazione nella fattispecie meno offensiva richiede valutazione complessiva e puntuale di quantità, principio attivo, reiterazione e contesto; la semplice genericità non è sufficiente. Comma 7 (attenuante per collaborazione nei reati satellite): la corretta applicazione e devoluzione della questione in appello è stata scrutinata; ove devoluta e valutata in merito, la Cassazione non rivede se non per manifesta illogicità.

  • D.P.R. 309/1990 art. 74 (comma 7)

    Richiamata nella considerazione delle attenuanti collegate alla collaborazione; la Corte ha osservato che dette attenuanti sono bilanciabili e che la Corte d'appello le ha valutate ritenendole non prevalenti rispetto alla gravità dell'associazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ne ha negato il riconoscimento alla luce della gravità dei fatti, della reiterazione e del ruolo dell'imputata.

  • art. 114 cod. pen.

    Partecipazione di minima importanza: la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso la qualificazione come minima, avendo ravvisato un ruolo non marginale dell'imputata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze; la Corte ha richiamato l'applicazione corretta di tali criteri da parte del giudice di merito nel valutare prevalenza/compensazione tra aggravanti e attenuanti.

  • art. 591 cod. proc. pen. (lett. c)

    Principio sulla inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi: la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibili i ricorsi che non contestavano in modo puntuale le ragioni della decisione impugnata.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata: censure generiche o ripetitive sono inammissibili.
  • In presenza di "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi), la Cassazione limita il sindacato di merito; non è obbligatorio un riesame analitico di ogni elemento se la motivazione complessiva è coerente.
  • L'interpretazione e il valore probatorio delle intercettazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo in caso di manifesta illogicità o travisamento della prova.
  • La riqualificazione del reato in favore della lieve entità (art. 73 DPR 309/90 comma 5) richiede accertamento puntuale di quantità, principio attivo, reiterazione e contesto: non è sufficiente una valutazione astratta o generica.
  • La valutazione della credibilità di collaboratori di giustizia e il riconoscimento di attenuanti speciali o generiche rientrano nel giudizio di merito; Cassazione interviene solo per vizi gravi di motivazione o errori di diritto manifesti.
  • Il riconoscimento o esclusione delle attenuanti e la determinazione della pena (anche rispetto alla continuazione) sono questioni discrezionali del giudice di merito, sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
  • Non si può assumere automaticamente che una collaborazione annulli tutte le aggravanti o produca automaticamente la prescrizione: è necessario il corretto bilanciamento con riferimento agli effetti specifici delle norme applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.