Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19638/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello nella parte in cui confermava la loro responsabilità per i reati ascritti (contestando difetto di motivazione e travisamento delle emergenze probatorie, in particolare l'uso di captazioni telefoniche ritenute non adeguatamente corroborate) e nel trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto ai limiti previsti dall'art. 73 DPR 309/1990 (comma 5). Denunciavano inoltre vizi nella valutazione probatoria e nella logica motivazionale adottata in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla responsabilità penale perché aspecifici e mera replica delle censure già svolte in appello senza confronto critico con la motivazione della Corte d'appello. Tuttavia ha annullato, d'ufficio e con rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Motivo dell'annullamento: la Corte d'appello aveva interpretato la novella normativa introdotta dal decreto-legge 123/2023 (convertito dalla legge 159/2023) come se avesse creato una fattispecie di reato autonoma (secondo periodo del comma 5 dell'art.73), invece di considerare la modifica come l'introduzione di una circostanza aggravante (non occasionalità) all'interno del comma 5 già esistente. Tale interpretazione ha portato all'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello vigente al tempo dei fatti, con violazione dell'art.2 cod. pen. (divieto di applicazione retroattiva in peius). La Corte ha altresì dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale ai sensi dell'art.624 c.p.p. e ha pronunciato l'inammissibilità degli altri ricorsi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    La Corte d'appello aveva ricondotto le condotte dei ricorrenti al comma 5 dell'art.73 e, in particolare, aveva trattato il secondo periodo del comma 5 (introdotto dalla legge n.159/2023) come una fattispecie autonoma più favorevole cui applicare poi l'art.2 cod. pen. La Cassazione ha ritenuto invece che la novella non abbia creato una nuova fattispecie di reato, ma abbia introdotto una circostanza aggravante (la non occasionalità) nell'ambito del comma 5, con la conseguenza che l'applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria più severa è illegittima

  • Decreto-legge 123/2023, convertito con legge 159/2023

    La modifica normativa è stata valutata dalla Corte d'appello come fonte di una nuova ipotesi delittuosa (secondo periodo del comma 5), mentre la Cassazione interpreta la novella come introduzione di un profilo aggravante relativo alla non occasionalità della condotta all'interno dell'originario comma 5

  • Codice penale, art. 2 (principio di legalità e divieto di reformatio in peius retroattiva)

    La Corte ha ritenuto che, applicando in concreto una disciplina più grave introdotta con la novella del 2023 a fatti anteriori, si sia violato il principio di cui all'art.2 c.p., comportando l'illegittimità del trattamento sanzionatorio

  • Codice di procedura penale, art. 624 c.p.p.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale degli imputati, nonostante l'annullamento limitato alla determinazione della pena

Massime di principio

  • La modifica normativa che introduce nel medesimo comma una 'non occasionalità' come fattore aggravante deve essere interpretata come circostanza aggravante dell'ipotesi prevista, non come una nuova fattispecie autonoma; trattasi quindi di applicazione più grave della pena solo se la disciplina posteriore è applicabile senza ledere il principio di cui all'art.2 c.p.
  • Non è ammissibile applicare retroattivamente, in peius, una disciplina sanzionatoria più grave introdotta dopo i fatti: se la corte territoriale ha basato la determinazione della pena su tale novellazione, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione della pena d'ufficio e rinviare per nuovo giudizio sulla pena
  • I ricorsi per cassazione che limitano le doglianze a mere ripetizioni di argomentazioni già sviluppate in appello e non affrontano analiticamente le ragioni della motivazione della Corte d'appello sono spesso dichiarati inammissibili per aspecificità
  • La valutazione probatoria delle captazioni telefoniche richiede una motivazione dettagliata e il confronto con eventuali riscontri indiziari: tuttavia la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione di appello risulta logica, coerente e proporzionata alle emergenze istruttorie
  • Quando l'annullamento riguarda soltanto la pena, la declaratoria di irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art.624 c.p.p. lascia fermo il giudizio di colpevolezza ma impone una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio conformemente ai parametri giuridici corretti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.