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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19377/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di gravame cautelare, ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia in carcere. Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) la persistenza delle esigenze cautelari sarebbe stata valutata in modo stereotipato senza considerare che le condotte ascritte sono risalenti nel tempo; 2) il decorso del tempo non sarebbe stato adeguatamente considerato ai fini della proporzionalita della misura; 3) presunta disparita di trattamento rispetto alla coindagata Presta Angelina, alla quale sono stati concessi arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 4) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'attuale pericolosita e il ruolo del Caputo nel sodalizio; 5) esclusione immotivata dell'idoneita degli arresti domiciliari eventualmente sorvegliati con mezzi elettronici; 6) mancata considerazione della sua condizione personale e familiare (essere padre).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo centrale: la maggior parte dei motivi dedotti erano riferiti a elementi preesistenti alla adozione della misura cautelare e dunque non rilevanti nella fase di gravame contro il rigetto della revoca/sostituzione, nella quale possono essere dedotti soltanto fatti sopravvenuti che rendano la misura non piu necessaria o inadeguata. Quanto alla presunta disparita di trattamento rispetto alla coindagata, la Corte ha ritenuto che la sola differente misura non prova l'esistenza di un fattore sopravvenuto che giustifichi la diversa sorte e che non esiste una regola che imponga identico trattamento senza valutazione individuale. Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende; e disposto che venga data notizia dell'ordinanza alle autorita previste dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    art. 73 del dPR n. 309 del 1990

    Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti, indicata a titolo della imputazione che giustifica la misura cautelare applicata; usata come riferimento per la gravita dei fatti contestati

  • codice di procedura penale, art. 616

    Base normativa che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo di dare notizia dell'ordinanza alle autorita indicate dalla norma quando il provvedimento non comporta la liberazione dell'interessato

  • Corte di cassazione, Sez. II, 23 dicembre 2021, n. 47120

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, nella valutazione di richieste di revoca o di sostituzione della misura, rilevano principalmente fatti sopravvenuti e non viceversa elementi che erano gia noti al momento dell'adozione della misura

  • Corte di cassazione, Sez. IV, 30 aprile 2024, n. 17470

    Giurisprudenza richiamata per chiarire che il mero decorso del tempo non e di per sé sufficiente ad attenuare le esigenze cautelari, salvo il rispetto dei termini massimi di durata delle misure

Massime di principio

  • In un gravame contro il rigetto di una istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare possono essere dedotti principalmente fatti sopravvenuti; le censure basate su elementi preesistenti all'adozione della misura sono, di regola, inammissibili in questa sede e devono essere proposte in sede di riesame o impugnazione originaria
  • Il decorso del tempo rispetto ai fatti imputati non e normalmente sufficiente, da solo, a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; la sua rilevanza e limitata e va valutata con riferimento ai termini massimi di durata delle misure e a concreti cambiamenti nelle circostanze
  • Per lamentare una disparita di trattamento rispetto a coindagati occorre dimostrare che la differenza di misura derivi dall'assenza di fattori sopravvenuti o da una valutazione difettosa relativamente a posizioni effettivamente identiche; la mera concessione di una misura piu lieve a un coindagato non prova di per se l'illegittimita del trattamento diverso
  • La condizione personale (es. essere genitore) non e automaticamente ostativa all'applicazione o alla prosecuzione della custodia cautelare: deve essere documentata con elementi concreti e valutata nel complesso della situazione cautelare
  • Per massimizzare le possibilita di successo in situazioni analoghe, il difensore dovrebbe produrre elementi nuovi e documentati (es. peggioramento o miglioramento delle condizioni di salute, condotte sopravvenute, collaborazioni, esigenze familiari documentate) che dimostrino la venuta meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • Se si intende contestare la legittimita originaria della misura, la via processuale corretta e il riesame o le impugnazioni previste per quel momento; sollevare le stesse questioni in sede di gravame contro il rigetto della revoca espone al rischio di inammissibilita e a sanzioni

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