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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19375/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio di complessivi 794 g di hashish e 13 g di cocaina con Anwendung della continuazione e della recidiva. Amoroso ha articolato tre motivi: 1) insufficiente motivazione e violazione di legge in ordine alla sua partecipazione concorsuale (si dolce che la responsabilità derivi da mere congetture e appunti trovati); 2) violazione dell'art. 99 cod. pen. (comma sesto) perché l'aumento di pena per recidiva supera il cumulo delle pene precedentemente irrogate; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione. Petrone ha proposto due ricorsi (più motivi): censurando la mancata riqualificazione sotto il profilo della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, la mancata concessione delle attenuanti generiche e, con un secondo ricorso, la nullità per mancata notificazione dell'avviso di udienza al difensore aggiunto (avv. Buonocunto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi di Petrone inammissibili e li ha respinti; ha invece accolto parzialmente il ricorso di Amoroso sul secondo motivo: ha dichiarato che l'aumento di pena per la recidiva attribuita ad Amoroso eccedeva il limite imposto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen., pertanto ha annullato la parte di sentenza relativa alla quantificazione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, mantenendo definitivamente l'accertamento della responsabilità. Gli altri motivi di Amoroso sono stati dichiarati inammissibili o infondati (partecipazione concorsuale e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ritenuti adeguatamente motivati in sede di merito). In relazione a Petrone la dedotta nullità per omessa notificazione all'avv. Buonocunto è stata respinta perché si trattava di "difensore aggiunto" e la nullità intermedia non era stata tempestivamente eccepita; gli altri motivi di Petrone sono stati giudicati inammissibili per genericità o infondati.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Il limite previsto dal comma sesto ("In nessun caso" l'aumento per recidiva non può superare il cumulo delle pene precedenti) è vincolante: se l'aumento supera quel cumulo la pena è illegale. Il vizio è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione e comporta annullamento parziale per la rideterminazione della pena.

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    La Corte ha valutato correttamente la gravità e la quantità della droga ai fini dell'esclusione della ipotesi di lieve entità (comma 5) e ha considerato la continuazione/formalità sanzionatoria (art. 73, comma 4) ma non tale da derogare al limite dell'art. 99, comma sesto.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito come criterio per l'accertamento degli indici utili a concedere o escludere le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti considerando il comportamento ostativo all'attività investigativa e il profilo di recidiva.

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato per ricordare che il giudice d'appello può riconoscere, anche oltre il devoluto, le circostanze attenuanti generiche; tuttavia chi impugna deve indicare le ragioni perché il beneficio doveva essere riconosciuto.

  • art. 81, comma 4 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il richiamo alla disciplina sanzionatoria della continuazione/concorso formale non può derogare al limite inderogabile fissato dall'art. 99, comma sesto.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Evocato in tema di nullità processuali assolute; la Corte ha distinto l'omessa notificazione dell'avviso a un difensore aggiunto come nullità di regime intermedio sanabile se non tempestivamente eccepita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna per spese processuali e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente inammissibile (Petrone).

Massime di principio

  • La responsabilità per concorso in reato (tra detenzione e attività di spaccio) può essere ricavata da condotte attive volte a garantire o agevolare l'attività criminosa (es. sottrarre o gettare droga durante il controllo) e da elementi indiziari collegati (appunti con nomi/importi); le critiche meramente fattuali sono difficilmente rivedibili in Cassazione.
  • L'aumento di pena dovuto alla recidiva è soggetto al limite quantitativo fissato dall'art. 99, comma sesto: se l'incremento supera il cumulo delle pene precedenti la misura è illegale e deve essere corretta d'ufficio, con annullamento parziale e rinvio per ricalcolo della pena.
  • La negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede che il ricorrente indichi in Cassazione quali ragioni, conosciute o esaminate in sede di gravame, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento; l'indicazione generica di elementi non specifici è insufficiente.
  • In caso di 'doppia conforme' (secondo grado che richiama la motivazione di primo grado) è legittimo il richiamo alla motivazione precedente; chi impugna deve però spiegare perché quella motivazione non ha risposto alle doglianze di gravame.
  • L'omessa notificazione dell'avviso d'udienza ad uno dei difensori, se l'imputato è assistito da più difensori (difensore aggiunto), costituisce una nullità di regime intermedio che va eccepita tempestivamente in udienza dal difensore presente; in mancanza l'irregolarità si considera sanata.

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