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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19647/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che confermava la condanna per i reati di maltrattamenti e atti persecutori (stalking), denunciando: mancata e dettagliata indicazione degli episodi contestati in relazione al reato di stalking (violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza); insufficiente motivazione rispetto al capo relativo agli atti persecutori, in particolare per non avere seguito le indicazioni della sentenza rescindente; vizio motivazionale sulla pronuncia di recidiva infra-quinquennale (contestata come illogica e priva di adeguata considerazione dell'interesse a proporre appello); ridotta e genericamente motivata liquidazione del risarcimento del danno; oltre alla richiesta di trattazione orale (rigettata per tardività). Inoltre sono state eccepite questioni procedurali relative a memorie tardive depositate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel resto e lo ha ritenuto fondato unicamente con riferimento al terzo motivo relativo alla recidiva. In sintesi: ha ritenuto inammissibili o infondati il primo motivo (la descrizione degli episodi di stalking è stata ritenuta sufficiente: non è richiesta la precisazione dei singoli luoghi e date; si considerano sufficienti la descrizione sequenziale e la collocazione temporale di massima, e due episodi possono integrare la reiterazione), il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, il quarto motivo relativo al risarcimento è stato respinto come manifestamente infondato (la motivazione equitativa è stata ritenuta adeguata). Sulle memorie depositate fuori termine è stata richiamata l'inapplicabilità per tardività (art. 611 cod. proc. pen.). Quanto alla recidiva, la Cassazione ha rilevato insufficiente la motivazione della Corte d'appello e ha annullato la sentenza limitatamente a quella parte, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Pertanto il ricorso è stato accolto parzialmente (solo sul tema della recidiva) e rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini per il deposito di memorie e produzioni difensive in Cassazione; memorie pervenute oltre il termine sono tardive e non possono essere prese in considerazione

  • art. 612-bis cod. pen.

    Norma che configura il reato di atti persecutori (stalking); la Corte ribadisce che per la rituale contestazione non è necessaria la precisa indicazione di luogo e data di ogni singolo episodio, essendo sufficiente la descrizione sequenziale delle condotte, la collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limite formale entro cui il ricorrente ha formulato i motivi, richiamato nella fase di esposizione dei motivi di impugnazione

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    Richiamato in nota finale per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (tutela della privacy)

Massime di principio

  • Per il reato di atti persecutori non è necessario che l'imputazione indichi la data e il luogo di ciascun episodio: è sufficiente una descrizione sequenziale delle condotte, una delimitazione temporale di massima e l'indicazione delle conseguenze per la vittima per garantire l'adeguata difesa
  • Due sole condotte di minaccia, molestie o lesioni, anche se commesse in breve arco di tempo, possono integrare la 'reiterazione' richiesta dall'art. 612-bis, salvo valutazione complessiva di merito
  • Le memorie e le produzioni difensive depositate oltre i termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. sono tardive e non sono ammesse in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese
  • Quando la recidiva viene accertata e ritenuta dal giudice, essa deve essere motivata chiaramente; la valutazione della recidiva incide sul bilanciamento delle circostanze e sulla determinazione della pena, e la sua insufficiente motivazione può determinare annullamento e rinvio sul punto
  • La liquidazione del danno morale è di natura equitativa: la motivazione è soddisfatta se la sentenza indica i fatti materiali considerati e il percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di una analitica esposizione dei calcoli
  • Le doglianze che si risolvono in una parcellizzazione della valutazione probatoria sono spesso inammissibili in Cassazione se la motivazione di merito risulta logica e coerente; il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti quando la motivazione è corretta

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