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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19383/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 285/1992) denunciando: 1) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, co. 11, lett. c) c.p.p. per la mancata trasmissione alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore generale, depositate in cancelleria in vista dell'udienza in camera di consiglio; 2) carenza di motivazione nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nonostante fattori attenuanti (distanza temporale dei precedenti, collaborazione), mentre la Corte di appello avrebbe motivato negativamente riferendosi a una presunta proclività a delinquere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: dopo la riforma (cd. "Cartabia") è applicabile l'art. 598-bis c.p.p. e non sussiste l'obbligo di "comunicazione immediata" da parte della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero; le richieste del P.G. sono messe a disposizione e le parti possono richiederne copia alla cancelleria, perciò la mancata trasmissione non determina automaticamente nullità. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha escluso le attenuanti generiche motivando la valutazione sulla pericolosità sociale e sulla presunta proclività a delinquere; tale valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se priva di vizi logici. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 516, comma 1, c.p.p., oltre al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; applicata per il fatto arrecato dal ricorrente con tasso alcolemico di 2,91 g/l e con l'aggravante di aver provocato un incidente.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 11, lett. c)

    Riguarda le disposizioni sull'intervento dell'imputato e sulla trasmissione degli atti; il ricorrente ha invocato nullità per mancata comunicazione delle conclusioni del P.G., ma la Corte ha ritenuto insussistente la nullità alla luce della nuova disciplina.

  • Codice di procedura penale, art. 598-bis

    «...Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica».

    Con la riforma questa norma regola il deposito delle conclusioni in appello e non prevede più l'obbligo di comunicazione immediata da parte della cancelleria; le richieste del pubblico ministero sono a disposizione delle parti che possono chiederne copia.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. c)

    Norma che ha introdotto, nel quadro della riforma, l'art. 598-bis; conferma il nuovo assetto procedurale per il giudizio d'appello.

  • D.L. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis

    Prevedeva la disciplina "pandemica" (comunicazione tempestiva delle conclusioni del PG); la Corte ha chiarito che tale disciplina non è più applicabile alle impugnazioni instaurate dopo il 1° luglio 2024.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il riconoscimento è discrezionale e richiede motivazione positiva quando concesso, ma non un'analitica giustificazione quando escluso, purché la decisione non sia priva di logica.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena: la Corte di merito deve valutare i criteri e così ha fatto; tale valutazione spetta al giudice di merito e la cassazione è limitata al sindacato di legittimità su vizi logici o normativi.

  • Codice di procedura penale, art. 516, comma 1

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma dovuta alla cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella insussistenza di dolo nell'impugnazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma "Cartabia" (art. 598-bis c.p.p.) nel procedimento d'appello non sussiste più l'obbligo della cancelleria di comunicare immediatamente alle difese le conclusioni del pubblico ministero: tali atti sono messi a disposizione e le parti devono richiederne copia; la mancata automatica trasmissione non determina di per sé nullità.
  • La carenza di comunicazione delle conclusioni del P.M. rileva solo se viene dimostrato un concreto pregiudizio procedurale e non già come vizio formale inesistente automaticamente: il difensore deve esibire come l'assenza della copia abbia compromesso il diritto di difesa in modo decisivo.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale: il giudice di merito deve valutare i criteri dell'art. 133 c.p. e, se le esclude, non è tenuto ad una motivazione iper-analitica purché la decisione sia logicamente argomentata; la cassazione verifica soltanto eventuali vizi di logicità o violazioni di legge.
  • Le questioni di fatto e di valutazione del comportamento storico del reo (proclività a delinquere, pericolosità sociale) restano di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per ragioni di legittimità (contraddittorietà, illogicità, mancanza di motivazione).
  • In fase di impugnazione è fondamentale adeguarsi alle nuove disposizioni procedurali: per contestare formalmente la mancata comunicazione di atti depositati, è necessario dimostrare il nesso di pregiudizio e riferirsi alla disciplina vigente al momento dell'impugnazione.

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