Cassazione Penale, Sentenza n. 19376/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva rigettato il riesame della convalida del sequestro probatorio eseguito su 15.542 sacchi di pellet marca Myfire e 1.347 sacchi di pellet marca Sia Baltic Wood Services trovati senza fatture. La ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 324 c.p.p. per omissione nella trasmissione al Tribunale, in particolare dei CMR relativi al trasferimento dei sacchi dalle località Rogatica e Kozarka Dubica, sostenendo che la mancata trasmissione di tale documentazione avrebbe dovuto comportare la perdita di efficacia del sequestro o comunque l'annullamento della convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il termine previsto dall'art. 324 comma 3 c.p.p. ("entro il giorno successivo") ha natura meramente ordinatoria e la trasmissione tardiva non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura; (ii) l'eccezione di incompletezza della trasmissione deve essere proposta e valutata davanti al Tribunale del riesame (che infatti aveva già esaminato la doglianza e aveva ritenuto completa la documentazione trasmessa); (iii) la ricorrente non ha fornito alcuna prova materiale dell'effettiva mancanza nei fascicoli degli atti contestati né della decisività di tali atti per la convalida, venendo meno così alla necessita' della "prova di resistenza". Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame"; "entro il giorno successivo"
L'autorità procedente ha l'onere di trasmettere al Tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento; tuttavia il termine di trasmissione indicato dal comma 3 ha natura meramente ordinatoria e non determina automaticamente l'inefficacia della misura se non rispettato. L'eventuale incompletezza della trasmissione deve essere eccepita e valutata davanti al giudice del riesame e accompagnata da prova della rilevanza e dell'assenza degli atti contestati.
art. 309 cod. proc. pen., comma 5
"termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti"
Il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, non è applicabile alla trasmissione prevista dall'art. 324 c.p.p.; quindi non si può invocare automaticamente la perdita di efficacia della misura sulla base di tale norma in relazione al riesame previsto dall'art. 324.
La novella ha inciso sull'art. 324 c.p.p. (menzionata in relazione al comma 7), ma non ha trasformato il termine di trasmissione in un termine perentorio; la Corte conferma la natura non perentoria del termine di cui al comma 3.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; norma applicata per sanzionare la ricorrente.
Massime di principio
- Le eccezioni relative all'incompletezza della trasmissione degli atti per il riesame cautelare vanno sollevate e documentate davanti al Tribunale del riesame; sollevare tali questioni per la prima volta in Cassazione è generalmente inammissibile.
- Il termine di trasmissione previsto dall'art. 324 c.p.p. ha natura ordinatoria: la trasmissione tardiva non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare, a differenza del termine perentorio previsto dall'art. 309 c.p.p.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare per omissione documentale è necessario dimostrare materialmente sia la mancata inclusione degli atti nel fascicolo sia la loro decisività rispetto al provvedimento ('prova di resistenza').
- I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestro probatorio sono ammessi solo per violazione di legge: vanno quindi evidenziati errori di diritto o vizi motivazionali gravi e non solo deduzioni meramente congetturali.
- Il ricorrente rischia condanne alle spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; è quindi necessario valutare con attenzione la fondatezza formale e probatoria delle censure prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
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