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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11888/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati per concorso nella detenzione di una consistente quantità di marijuana (kg 41,61), con applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, oltre al riconoscimento della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Uno degli imputati ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sull'aggravante dell'ingente quantità, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla recidiva; l'altro ha censurato responsabilità e recidiva. I ricorsi riproponevano sostanzialmente questioni già sollevate in appello, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, e contestavano la lettura delle prove e la valutazione del contributo causale dei due alla condotta criminosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di censure già esaminate e disattese in appello, prive di specificità e non idonee a scalfire la motivazione di merito, che era stata ritenuta lineare, coerente e immune da vizi logici sia sulla responsabilità, sia sull'aggravante dell'ingente quantità, sia sulla recidiva, sia sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 73, co. 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norme poste a base della condanna per concorso nella detenzione di marijuana in quantità rilevante, qualificata ai sensi della disciplina sugli stupefacenti.

  • art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    l'aggravante dell'ingente quantità richiede una valutazione non solo ponderale ma anche del concreto potenziale di pericolo per la salute e per l'ordine pubblico derivante dalla quantità di sostanza e dal principio attivo eccedente il limite fissato.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la valutazione concreta della recidiva, da compiere non in modo meramente formale ma in relazione al rapporto tra il fatto e i precedenti penali.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi apprezzabili; lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente dopo la riforma richiamata dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una specifica critica, le stesse censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La funzione del giudizio di legittimità non è quella di una nuova valutazione del compendio probatorio: non può essere riproposta in cassazione una diversa ricostruzione dei fatti se la motivazione di merito è logica, coerente e completa.
  • L'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti va verificata in concreto, considerando non soltanto il dato quantitativo della sostanza, ma anche il grado di pericolosità effettiva collegato alla sua disponibilità.
  • La recidiva non può essere affermata in base al solo rilievo formale dei precedenti penali: il giudice deve accertare in concreto se la reiterazione del reato sia indice di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi di segno favorevole; la sola incensuratezza non impone più il loro riconoscimento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di causa di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeRecidivaOnere della prova

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