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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11753/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi con procedura semplificata. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che l'evidente inammissibilità dei motivi non consenta di escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha applicato una pena ritenuta congrua nei confronti di due imputati in relazione ai reati loro ascritti. Entrambi hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione con identico contenuto, deducendo violazione di legge limitatamente all'entità della pena, che ritenevano non congrua e sproporzionata rispetto ai fatti. La Corte rileva però che i motivi non investono i soli profili deducibili contro la sentenza di patteggiamento, cioè l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, co. 2-bis, c.p.p.

    indicato come norma che limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi specificamente previsti.

  • art. 610, co. 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria semplificata di inammissibilità dei ricorsi proposti contro sentenze di patteggiamento quando i motivi non rientrano nei casi ammessi.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata per le modifiche introdotte agli artt. 610 e 448 c.p.p., efficaci dal 3 agosto 2017.

  • Corte costituzionale n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna pecuniaria consegue all'inammissibilità non priva di colpa.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei limiti tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia per vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento la mera censura di sproporzione o non congruità della pena, se non si traduce in una specifica denuncia di illegalità della sanzione.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non rientra nei motivi consentiti, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità con procedura semplificata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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