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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11800/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per bancarotta documentale è rimasta ferma, mentre è stata confermata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado confermando la responsabilità per bancarotta documentale. Con l'unico motivo ha dedotto l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine sia alla sussistenza del reato contestato sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava specificamente gli elementi di fatto posti a base della censura e mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulle attenuanti generiche, in presenza di una motivazione ritenuta adeguata e conforme al principio per cui il giudice deve dare conto solo degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; in mancanza, il ricorso è generico e inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e non generico: la parte impugnante deve indicare gli elementi fattuali e argomentativi che sorreggono la censura, consentendo al giudice di legittimità di coglierne esattamente il contenuto.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è infondata quando la decisione di merito è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e il giudice abbia valorizzato gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale

Testo integrale

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