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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11796/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per furto aggravato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Ha dedotto: 1) violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di appropriazione indebita; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non specifici, perché consistenti nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione incentrata sulle modalità della condotta; il terzo motivo è stato giudicato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti risultava immune da manifeste illogicità e non era necessario confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in cassazione con doglianze generiche o meramente riproduttive di quelle già respinte in appello; occorre una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il delitto di furto aggravato confermato nei precedenti gradi di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si limiti a reiterare le stesse doglianze già svolte in appello senza misurarsi con la risposta del giudice di merito.
  • La doglianza sulla mancata riqualificazione del fatto in un reato meno grave non è scrutinabile quando non introduce un effettivo vizio della decisione di merito ma si risolve in una riproposizione della diversa qualificazione già sostenuta e disattesa.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della manifesta illogicità della motivazione, non come nuova valutazione del fatto.
  • Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti o emergenti dagli atti; è sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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