Cassazione Penale, Ordinanza n. 11792/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la rinuncia era stata presentata dal difensore-procuratore speciale, ma non erano stati indicati i motivi della rinuncia, sicché non era possibile apprezzare l'eventuale mancanza di colpa della ricorrente. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico della ricorrente le spese processuali e il pagamento di 500 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata aveva riportato condanna in appello per violazioni edilizie relative a opere eseguite in assenza o difformità dal titolo abilitativo e a disposizioni tecniche/strutturali e antisismiche del d.P.R. n. 380 del 2001. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare l'omessa motivazione degli aumenti applicati per la continuazione. Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha presentato rinuncia al ricorso, senza indicare i motivi della rinuncia.
Norme richiamate
art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata come base della condanna per il reato edilizio contestato.
artt. 64 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001
Norme richiamate come ulteriori violazioni edilizie/tecniche oggetto di condanna.
artt. 83, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001
Norme richiamate come ulteriori violazioni edilizie e antisismiche oggetto di condanna.
In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se non accompagnata dall'indicazione dei motivi, non consente al giudice di verificare se la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa della parte ricorrente.
- Quando la rinuncia al ricorso è priva di specificazione delle ragioni, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del gravame e applicare le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p.
- In presenza di un motivo di ricorso che investe solo il trattamento sanzionatorio e la motivazione degli aumenti per continuazione, la declaratoria di inammissibilità può comunque derivare dalla successiva rinuncia non validamente illustrata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato
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