Cassazione Penale, Ordinanza n. 11801/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per bancarotta fraudolenta. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando la valutazione del compendio probatorio, in particolare una dichiarazione testimoniale ritenuta decisiva per affermare l'elemento psicologico del reato. La censura mirava, in sostanza, a una diversa lettura delle prove e a una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese, nonché non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi logici o giuridici riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto interno della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non potendo la Corte sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove o nell'accertamento del fatto.
È il codice processuale richiamato quale parametro del controllo di legittimità sulla motivazione e sulla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello, se privi di una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non consente una nuova ricostruzione del fatto o una diversa ponderazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione può verificare solo l'esistenza di un apparato motivazionale logicamente coerente e giuridicamente corretto, non la corrispondenza della motivazione alle singole acquisizioni processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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