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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11795/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo era costituito da mere doglianze in punto di fatto, non deducibili in cassazione, e comunque non specifico perché riproduttivo delle doglianze già esaminate e respinte in appello. È stata quindi disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo ha denunciato insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al proprio coinvolgimento nel fatto, contestando la sua partecipazione al reato in qualità di concorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e perché consisteva nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già disattese, senza una effettiva critica argomentata alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, trattandosi di doglianze di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre pedissequamente questioni già dedotte in appello.
  • La reiterazione in cassazione di motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza un argomento nuovo e mirato contro la ratio decidendi, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di regola, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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