Cassazione Civile, Ordinanza n. 27477/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da un’azione di revocazione per ingratitudine proposta dal donante originario nei confronti della beneficiaria di una donazione immobiliare. Si assumeva che la donataria, in un episodio del 29 dicembre 2010, avesse aggredito verbalmente e fisicamente il donante, in condizioni di salute precarie, costringendolo ad allontanarsi dall’abitazione. Dopo il decesso del donante, il processo è proseguito con la sua erede testamentaria. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello ha rigettato il gravame della convenuta. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello la controparte non poteva introdurre per la prima volta la tesi del carattere remuneratorio della donazione, trattandosi di nuova deduzione; (2) violazione dell’art. 770 c.c., contestando l’esclusione della natura remuneratoria della donazione e sostenendo che la liberalità fosse stata fatta in riconoscenza delle pregresse cure e assistenza prestate dalla donataria al donante, oltre che in relazione ai meriti suoi e della sua famiglia. La ricorrente ha inoltre insistito sul fatto che l’atto conteneva un onere di assistenza futuro, ma che ciò non escludeva il carattere compensativo per il passato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d’appello, pur menzionando l’asserita tardività della difesa, aveva comunque esaminato nel merito la questione del carattere remuneratorio della donazione, sicché la censura sull’art. 345 c.p.c. era priva di concreta decisività. Nel merito ha ritenuto corretta la qualificazione della donazione come donazione modale e non remuneratoria, perché dall’atto non emergeva alcun riferimento compensativo al passato, mentre era invece chiaro il contenuto di onere a carico della donataria per l’assistenza futura. La valutazione della natura dell’atto è stata considerata apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non scalfito da specifiche censure sull’interpretazione contrattuale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle statuizioni di cui all’art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
la deduzione del carattere remuneratorio non è stata comunque considerata decisiva, perché la Corte d'appello ha esaminato la questione anche nel merito; la censura non coglie la ratio della decisione
la donazione è stata esclusa dalla categoria delle liberalità remuneratorie per mancanza di un espresso o comunque univoco riferimento compensativo al passato; è stata qualificata come donazione modale con onere di assistenza futura
nel giudizio accelerato, la decisione conforme alla proposta consente l'applicazione delle conseguenze previste in tema di responsabilità aggravata
la conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. ha giustificato la condanna della parte soccombente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, imponendo l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione respinta
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata
richiamato nel medesimo contesto per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore
invocato dalla ricorrente per sostenere l'insuscettibilità della donazione remuneratoria a revocazione per ingratitudine, ma la tesi è stata respinta perché il presupposto remuneratorio non è stato riconosciuto
Massime di principio
- Ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, la qualificazione dell’atto come donazione remuneratoria richiede indici chiari e univoci del carattere compensativo della liberalità; in mancanza, la donazione può essere qualificata come modale se l’atto evidenzia soltanto un obbligo futuro di assistenza a carico del donatario.
- La deduzione in appello di una diversa qualificazione giuridica dei fatti già allegati non integra necessariamente nuova domanda o nuova allegazione vietata, ma la sua decisività va misurata sul concreto contenuto della decisione impugnata.
- La ricostruzione della natura della liberalità e dell’intento del disponente, quando fondata sul testo dell’atto e sugli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito, costituisce apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti di specifiche censure sulla violazione delle regole di interpretazione o sui vizi motivazionali consentiti.
- Nel procedimento di definizione accelerata, la decisione conforme alla proposta può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., secondo la logica dell’abuso del processo.
- Quando il ricorso è rigettato, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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