Ordinanza n. 743/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.P-NA/L/Q/2024/138534, emesso dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico Immigrazione il 29.07.2025, notificato in data 02.12.2025; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Napoli per mancata presentazione alla convocazione e omessa produzione della documentazione obbligatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Il provvedimento era motivato dalla mancata presentazione delle parti alla convocazione fissata per la stipula del contratto di soggiorno e dalla conseguente omessa produzione di documenti obbligatori, tra cui l'asseverazione prevista dall'art. 44 D.L. n. 73/2022. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, censure riconducibili al difetto di istruttoria, prospettando la non imputabilità della mancata stipula al decesso del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che il decesso del datore di lavoro costituisse una causa di forza maggiore non imputabile al ricorrente, ma avesse reso oggettivamente e definitivamente impossibili sia la stipula del contratto di soggiorno sia la produzione della documentazione necessaria, confermando l'impossibilità di perfezionare la procedura di assunzione secondo la normativa vigente. In tale situazione, le censure di difetto di istruttoria sono state ritenute recessive, poiché la revoca del nulla osta si configura come atto dovuto e vincolato; il giudice ha richiamato anche l'art. 21-octies l. 241/1990. Il periculum in mora, astrattamente ravvisabile nel rischio di espulsione, non è stato ritenuto sufficiente in assenza di un adeguato fumus. Nel bilanciamento degli interessi è prevalso l'interesse pubblico alla corretta gestione dei flussi migratori e al rispetto dei presupposti normativi per ingresso e soggiorno per lavoro, rispetto all'interesse del ricorrente a permanere in Italia in assenza del presupposto lavorativo originario, venuto meno definitivamente prima della costituzione del rapporto. È stata fatta salva la possibilità per l'amministrazione di rivalutare la vicenda in presenza di eventuali sopravvenienze. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
La disposizione è richiamata quale fonte dell'obbligo di produrre l'asseverazione necessaria nell'ambito della procedura di assunzione del lavoratore straniero.
Il giudice ne richiama l'applicabilità in un contesto nel quale, accertata l'impossibilità oggettiva di perfezionare la procedura, la revoca assume natura dovuta e vincolata.
Massime di principio
- Quando il decesso del datore di lavoro rende oggettivamente e definitivamente impossibili la stipula del contratto di soggiorno e la produzione della documentazione obbligatoria, la mancata stipula non è imputabile al lavoratore, ma la procedura di assunzione non può comunque perfezionarsi secondo le norme vigenti.
- Accertata l'impossibilità definitiva di costituire il rapporto lavorativo posto a fondamento del nulla osta, la revoca del nulla osta può configurarsi come atto dovuto e vincolato; in tale situazione le censure di difetto di istruttoria risultano recessive.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora, anche quando consista nel rischio di espulsione dal territorio nazionale, non è sufficiente a giustificare la sospensione dell'atto in assenza di un sufficiente fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla gestione corretta dei flussi migratori e al rispetto dei presupposti normativi per ingresso e soggiorno per lavoro può prevalere sull'interesse dello straniero a permanere nel territorio quando il presupposto lavorativo sia definitivamente venuto meno prima della costituzione del rapporto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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