Cassazione Civile, Ordinanza n. 12353/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto la condanna della società al pagamento dell’indennità di trasferta e chilometrica, nonché della remunerazione per il tempo di viaggio, sostenendo di essere stato inviato per lungo periodo presso un presidio ubicato in un comune diverso e distante dalla sede. I giudici di merito avevano però qualificato il rapporto non come trasferta ma come distacco, valorizzando l’interesse persistente della società distaccante e la non definitività dell’assegnazione presso la società destinataria, con conseguente esclusione delle indennità tipiche della trasferta e rigetto anche delle domande subordinate ex art. 36 Cost. e art. 2041 c.c. In cassazione il ricorrente ha proposto un ricorso generico e non strutturato secondo il paradigma degli artt. 360 ss. c.p.c., con censure liberamente esposte contro più passaggi della motivazione senza chiara rubrica dei vizi denunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato al di fuori del paradigma del giudizio di legittimità: le doglianze non erano ricondotte in modo chiaro e specifico ai motivi tassativi di ricorso, risultando una critica indistinta e sostanzialmente volta a sollecitare una nuova valutazione del merito. Conseguentemente il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio in favore della società resistente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere articolato entro motivi tipizzati e specifici; non è consentita una critica libera e indistinta della sentenza di merito.
La mancanza di una chiara e specifica formulazione dei motivi espone il ricorso a inammissibilità.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di motivazione secondo il rito camerale accelerato.
art. 36 Cost.
La domanda subordinata di condanna della società era stata proposta anche invocando il parametro costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Era stata proposta in subordine una domanda di arricchimento senza causa, rigettata nei gradi di merito.
La Corte d’appello aveva verificato in via preliminare il requisito dimensionale necessario per l’applicazione delle norme dello Statuto dei lavoratori, in relazione all’eccezione di prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: le censure devono essere specificamente ricondotte a uno dei motivi tipizzati e non possono risolversi in una revisione generale della motivazione di merito.
- È inammissibile il ricorso che non consenta di individuare con chiarezza le questioni devolute, perché la mancanza di specificità impedisce il controllo di legittimità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, essendo il suo controllo limitato alla legalità e logicità della decisione impugnata.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere gravata dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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