Sentenza del 17/03/2017 n. 6921 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Assenza di dichiarazione annuale in presenza di quelle periodiche - Diritto alla detrazione - Condizioni - Prova della sussistenza dei requisiti sostanziali - Onere probatorio in capo al contribuente - Sussistenza - Ricorso alla procedura automatizzata - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa mediante controllo automatizzato, relativa al credito IVA riportato nell'anno 2002 dalla precedente annualità. La dichiarazione IVA annuale relativa al 2001 era stata omessa, sebbene il credito risultasse dalle liquidazioni periodiche regolarmente presentate. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'omessa dichiarazione annuale impedisse definitivamente la detrazione del credito, salvo il ricorso a una procedura di accertamento sostanziale o di rimborso. La società sosteneva invece che la presenza delle liquidazioni periodiche fosse sufficiente a consentire il riconoscimento del credito e che l'Ufficio non potesse procedere mediante controllo automatizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato la causa a una diversa sezione della stessa Commissione per un nuovo esame. La Corte ha stabilito che l'omessa dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione del credito IVA, purché il contribuente dimostri, entro i termini previsti, la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto. Tuttavia, la sola presenza delle liquidazioni periodiche non è sufficiente: il contribuente deve provare, anche mediante registri IVA, fatture, liquidazioni e altra documentazione, che gli acquisti siano stati effettuati da soggetti passivi IVA, che l'imposta fosse dovuta e che i beni o servizi fossero destinati a operazioni imponibili. È inoltre legittimo l'utilizzo della procedura automatizzata, poiché l'omessa dichiarazione annuale costituisce un dato storico rilevabile dall'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali sulla base dei dati dichiarati e di quelli disponibili all'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30
Regolano il diritto alla detrazione dell'IVA e il riporto o il rimborso delle eccedenze d'imposta, subordinandoli alla sussistenza dei requisiti sostanziali.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 54-bis e 55
Prevedono, rispettivamente, modalità di accertamento e controllo dell'IVA, incluso il controllo automatizzato e, nei casi previsti, l'accertamento induttivo.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8
Rileva per gli obblighi e i termini relativi alle dichiarazioni fiscali e alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione in annualità successive.
Sesta direttiva IVA, art. 17, paragrafo 2
gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili
Individua i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, che prevalgono sugli adempimenti meramente formali quando la realtà economica dell'operazione è dimostrata.
La fusione per incorporazione costituisce una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico e non determina, secondo la disciplina applicabile, l'estinzione della società incorporata.
Cass., Sezioni Unite, n. 17757 del 2016
Afferma che l'eccedenza IVA può essere detratta anche in assenza della dichiarazione annuale, se risulta dalle dichiarazioni periodiche, viene utilizzata nei termini e sono provati i requisiti sostanziali della detrazione.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione IVA annuale non determina automaticamente la perdita del credito IVA: il contribuente può ancora farlo valere se dimostra concretamente l'esistenza del credito e dei requisiti sostanziali della detrazione.
- La prova non può basarsi soltanto sulle liquidazioni periodiche; è opportuno conservare ed esibire registri IVA, fatture, documentazione dei pagamenti, liquidazioni e ogni elemento idoneo a dimostrare la realtà e l'inerenza delle operazioni.
- Il controllo automatizzato è legittimo anche quando l'ufficio deve rilevare l'omessa dichiarazione annuale. L'eventuale riconoscimento del credito deve quindi essere fatto valere contestando nel merito la pretesa e fornendo la prova documentale necessaria.
- Quando il contribuente ha rispettato gli obblighi contabili, l'Amministrazione che nega il credito deve contestare e provare l'inesistenza o l'irregolarità delle operazioni; quando invece gli obblighi formali non sono stati rispettati, l'onere della prova dei requisiti sostanziali grava principalmente sul contribuente.
- Il principio di neutralità dell'IVA impedisce che un credito effettivamente esistente sia negato per una mera irregolarità formale, ma non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare che l'imposta è stata realmente assolta e che gli acquisti sono collegati a operazioni imponibili.
- In caso di annullamento di una decisione per mancati accertamenti di fatto, la causa viene rinviata al giudice di merito, che deve verificare concretamente la documentazione e i requisiti sostanziali del credito.
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