Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21319/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, proposto dalle resistenti sulla mancata pronuncia della Corte d’appello sulla domanda di usucapione. I ricorrenti principali sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle resistenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

Due proprietari di un immobile hanno convenuto davanti al Tribunale alcune controparti per ottenere l’accertamento negativo dell’esistenza, a favore di queste ultime, di una servitù di passaggio veicolare o di manovra attraverso il loro cortile. Le convenute si sono opposte e hanno proposto in via riconvenzionale una domanda di usucapione del passaggio, anche con automezzi, attraverso l’aia comune. Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori e rigettato la riconvenzionale; la Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione ritenendo, sulla base dell’atto di divisione del 1921 tra i danti causa, che fossero state costituite servitù reciproche e che il passaggio dovesse intendersi anche carrabile, in funzione dell’originaria attività agricola. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: 1) travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale attribuito valore decisivo a una piantina con una linea tracciata dai giudici, ritenuta non corrispondente allo stato dei luoghi; 2) falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e violazione dell’art. 1063 c.c., per avere interpretato il titolo costitutivo della servitù attribuendogli natura carrabile non espressamente prevista; 3) violazione dell’art. 1065 c.c., per avere ritenuto carrabile la servitù senza rispettare il principio del minimo mezzo e con una indebita attualizzazione del titolo; 4) violazione di norme del codice civile del 1865, assumendo che, per una servitù sorta nel 1921, non sarebbe stato applicabile il codice civile del 1942. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato deducendo la mancata pronuncia sulla domanda di usucapione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale, evidenziando che la decisione d’appello poggiava soprattutto sull’interpretazione del rogito divisionale del 1921 e che la scheda planimetrica aveva funzione meramente illustrativa; ha poi osservato che l’interpretazione del contratto può fondarsi non solo sul dato letterale, ma anche su elementi logici, teleologici, sistematici ed extratestuali; ha quindi ritenuto corretta la valutazione della servitù come carrabile in ragione dell’attività agricola dei condividenti e del minor aggravio per il fondo servente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito perché condizionato al possibile accoglimento del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Delimitano i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha escluso che le censure dei ricorrenti cogliessero la ratio decidendi o fossero specificamente formulate.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove inesistenti o non dedotte e l’errore sia stato decisivo con assoluta certezza; nel caso concreto la doglianza è stata respinta perché la piantina aveva valore solo illustrativo.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione delle parti e non si arresta al solo dato letterale, potendo considerare elementi logici, teleologici, sistematici ed extratestuali.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura delle clausole deve essere coordinata con il complesso del regolamento negoziale; la Corte ha ritenuto corretta l’ermeneutica complessiva del titolo divisionale.

  • art. 1063 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla portata del titolo costitutivo della servitù; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 1065 c.c.

    Il riconoscimento della servitù carrabile è stato ritenuto coerente con la valutazione dei bisogni del fondo dominante e del minor aggravio per il fondo servente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’onere di specificità del ricorso impone di indicare le norme violate e di confrontarle con la sentenza impugnata; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per la pretesa omessa pronuncia sulla domanda di usucapione; il motivo è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. per utilizzo di prove inesistenti richiede non solo la dimostrazione dell’assoluta illogicità del contenuto probatorio attribuito dal giudice di merito, ma anche la prova che l’errore sia stato decisivo in termini di assoluta certezza.
  • L’interpretazione del titolo costitutivo di una servitù va condotta secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando sì il dato letterale, ma anche la comune intenzione delle parti, il contesto negoziale e gli elementi extratestuali rilevanti; il significato negoziale non si esaurisce nel testo isolato.
  • La qualificazione di una servitù come carrabile può derivare dall’interpretazione complessiva del titolo e dalla funzione economico-pratica perseguita dai condividenti, quando ciò sia coerente con l’assetto originario dei luoghi e con il minor aggravio del fondo servente.
  • In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate, spiegarne il contenuto precettivo e confrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.
  • I motivi incidentali condizionati restano assorbiti quando il ricorso principale venga integralmente rigettato.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.