Cassazione Civile, Ordinanza n. 15922/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di formazione per il pagamento di oltre un milione di euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione di corsi di formazione professionale affidati da una regione nell'anno 1999, oltre interessi. La regione aveva proposto opposizione e anche una domanda riconvenzionale per la restituzione di un anticipo di euro 35.000,00 circa relativo a uno dei corsi. Il tribunale aveva respinto l'opposizione e la riconvenzionale. In appello, la corte territoriale ha invece revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo infondate le pretese creditorie dell'istituto, perché: a) l'eccezione di prescrizione era infondata, ma ciò non implicava riconoscimento del credito; b) la regione aveva specificamente contestato la regolare esecuzione dei corsi e prodotto delibere di revoca/chiusura per gravi irregolarità organizzative e gestionali; c) su tale base operava una eccezione di inadempimento che imponeva all'istituto di provare la corretta esecuzione delle prestazioni, prova non fornita; d) alcune somme risultavano comunque già soddisfatte in sede esecutiva presso terzi; e) altre voci richieste erano ricomprese nel finanziamento regionale e non potevano essere rimborsate separatamente; f) una parte dell'appello incidentale era stata dichiarata inammissibile per giudicato interno. L'istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: sostanzialmente lamentava la falsa applicazione delle norme su prescrizione, onere della prova, non contestazione, decadenze istruttorie e interpretazione della legge regionale sul finanziamento dei corsi, oltre alla liquidazione delle spese; la regione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la motivazione della declaratoria di inammissibilità di un motivo d'appello e l'omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'istituto e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della regione. Ha ritenuto infondato il primo motivo sul significato dell'eccezione di prescrizione, chiarendo che essa non equivale ad ammissione del credito e che può coesistere con la contestazione nel merito. Ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso principale nella parte in cui miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, e ha reputato corretta la decisione d'appello circa l'ammissibilità della produzione documentale ex art. 183 c.p.c. e circa l'inclusione di alcune spese nel finanziamento regionale. Il quarto motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato inammissibile perché il relativo capo era stato travolto dalla riforma parziale in appello. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente e l'omesso esame di un fatto decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la non contestazione; la Corte ha escluso la violazione perché la doglianza mirava in realtà a una rilettura del merito
la violazione è configurabile solo quando l'onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha ribadito che l'eccezione di prescrizione è preliminare di merito e non implica riconoscimento del credito
le contestazioni della regione e le delibere di revoca sono state considerate idonee a integrare eccezione di inadempimento, con conseguente onere probatorio in capo al creditore
richiamato insieme agli artt. 2909 e 112 c.p.c. nel tentativo di censurare il giudicato e la portata dell'appello
richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sul capo non impugnato
invocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato vizi decisori
sesto comma, nn. 1, 2 e 3
la produzione documentale con la memoria n. 1 è stata ritenuta tempestiva; la Corte ha ribadito la scansione preclusiva delle memorie istruttorie e assertive
art. 111 Cost.
richiamato per il vizio di motivazione, escluso perché la sentenza d'appello non era affetta da motivazione apparente
richiamato per il preteso difetto di motivazione; escluso dalla Corte
richiamato in tema di motivazione della sentenza
la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità, soprattutto rispetto al vizio motivazionale e alla revisione del merito
art. 23 L.r. n. 23/1992
il finanziamento regionale copre l'intera attività di gestione e organizzazione dei corsi, comprensiva dei costi accessori, senza diritto a rimborsi ulteriori per attività già incluse
art. 28 L.r. n. 23/1992
impone al gestore la conservazione della documentazione contabile e consente controlli/ispezioni, senza prevedere rimborsi delle spese di custodia o di assistenza alle ispezioni
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione è una preliminare di merito: il suo esame non comporta, di per sé, riconoscimento del credito azionato e può coesistere con la contestazione dell'esistenza stessa del diritto.
- La contestazione del credito e l'eccezione di prescrizione non sono incompatibili; la parte convenuta può eccepire la prescrizione e, al contempo, negare i fatti costitutivi della pretesa avversaria.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si censura la valutazione delle prove o la loro sufficienza.
- Quando la controparte deduca e documenti gravi irregolarità e revoca del finanziamento, può operare un'eccezione di inadempimento che sposta sul creditore l'onere di provare l'esatta esecuzione della prestazione.
- Nel processo civile, la produzione documentale effettuata con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. è tempestiva; le preclusioni istruttorie operano secondo la scansione legislativa delle memorie di trattazione.
- Il finanziamento pubblico destinato alla gestione di corsi o attività analoghe copre anche i costi accessori strettamente connessi all'organizzazione e ai controlli, se la disciplina di settore non prevede espressamente rimborsi ulteriori.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico del निर्णयice; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
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