Cassazione Civile, Ordinanza n. 28749/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In Cassazione proponeva cinque motivi di ricorso, ma il testo della decisione esaminata non ne riporta il contenuto analitico. La Corte ha però rilevato d'ufficio un profilo preliminare e assorbente: la procura speciale apposta in calce al ricorso non rispettava il requisito di cui all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, perché, pur contenendo l'indicazione della data di rilascio e gli estremi del provvedimento impugnato, non recava la certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. La sola dicitura 'Visto per autentica' è stata ritenuta insufficiente alla necessaria certificazione della data.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato l'interpretazione già fornita dalle Sezioni Unite sull'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, secondo cui la procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla. La procura in atti non soddisfaceva tale requisito; pertanto il ricorso è stato definito in rito, senza esame dei motivi. La Corte ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
richiesto il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; prevista una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso in caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura
La procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla, anche con unica sottoscrizione, insieme all'autenticità della firma del conferente.
Richiamato come parametro ordinario di rilascio della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione della data.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dal regime speciale dell'art. 35-bis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
La decisione richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto non contrastante con tali parametri costituzionali il requisito di certificazione della data della procura previsto dall'art. 35-bis, comma 13.
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri eurounitari rispetto ai quali la norma processuale speciale è stata ritenuta compatibile.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri sovranazionali non lesi dalla disciplina processuale speciale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri convenzionali non contrastati dal requisito di certificazione della data della procura.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nel procedimento di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: deve risultare espressamente che il mandato è stato conferito in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
- La sola autenticazione della sottoscrizione del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura; una formula generica come 'Visto per autentica' non è sufficiente a soddisfare l'onere imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
- La mancanza della certificazione della data della procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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