Cassazione Penale, Sentenza n. 48637/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta erronea qualificazione penale del fatto e per l'asserita inattendibilità dell'accertamento del tasso alcolemico (0,92 g/l) eseguito con metodologia enzimatica, che secondo il ricorrente presenterebbe un margine di errore circa del 20% e quindi renderebbe applicabile la più lieve sanzione amministrativa; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 54 c.p. per mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, posto che l'imputato avrebbe guidato per sfuggire a una rissa; 3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 131-bis e 62-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità delle censure che si limitavano a reiterare le stesse doglianze già svolte in appello senza un confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione probatoria dei giudici di merito: il metodo enzimatico usato per il prelievo ematico è stato considerato scientificamente corretto e idoneo anche ai fini penali, e lo stato di ebbrezza è stato confermato sia dagli esami sia dai segni comportamentali osservati dagli agenti (alito vinoso, linguaggio non nitido, occhi lucidi). La scriminante dello stato di necessità non è stata ritenuta provata dall'imputato, in quanto mancavano elementi concreti e riscontri fattuali; la causa di non punibilità per particolare tenuità e le attenuanti generiche sono state adeguatamente motivate come non riconoscibili alla luce della gravità e delle modalità della condotta (guida notturna con altri sei occupanti e patente conseguita da poco). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186-bis codice della strada
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza per conducenti infradiciannovenni o con patente da meno di tre anni; applicata nella fattispecie nella versione penale contestata al ricorrente
Prevede le sanzioni per guida sotto l'influenza dell'alcol; richiamato per i diversi limiti e per la distinzione tra fattispecie amministrativa e penale
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 379 d.lgs. n. 495 del 1992
Norme e regolamenti tecnici relativi agli accertamenti sanitari e alle modalità di verifica della concentrazione alcolica; la Corte rileva che non è prescritta una specifica tecnica obbligatoria e che il metodo enzimatico è ammissibile se scientificamente corretto
Norma procedurale citata in relazione alle contestazioni sulla motivazione e sulla valutazione della prova
Disciplina lo stato di necessità come causa di giustificazione; la Corte richiama che il ricorrente ha l'onere di allegare e provare elementi concreti per farne valere l'applicazione
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte applica i criteri giurisprudenziali richiedendo valutazione complessiva delle modalità, del grado di colpevolezza e del danno/pericolo
Previsione delle circostanze attenuanti comuni (attenuanti generiche); la Corte osserva che il riconoscimento richiede motivazione positiva circa gli elementi che giustificano la mitigazione
Criteri per la determinazione della pena (da considerare ai fini della valutazione della tenuità e delle attenuanti); richiamato come paramero valutativo
Massime di principio
- Il giudizio sulla prova (anche sui risultati degli accertamenti medici) spetta ai giudici di merito e la Corte di legittimità non sostituisce il libero convincimento motivato dei primi salvo vizi logici evidenti; la mera possibilità teorica di errore metodologico non invalida automaticamente il risultato se il metodo risulta scientificamente accettato e integrato da riscontri empirici
- L'utilizzo del metodo enzimatico per la determinazione dell'alcolemia è ammissibile se ritenuto dalla scienza medica corretto; chi contesta la attendibilità deve fornire elementi probatori concreti che mettano in luce vizi specifici dell'accertamento
- Chi invoca lo stato di necessità deve allegare e, ove necessario, provare elementi precisi e circostanziati circa l'attualità del pericolo e l'assoluta necessità dell'azione; dichiarazioni generiche o testimonianze non confermate non sono sufficienti
- La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e comparata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; condotte con elevata disvalenza o potenziale pericolo per la sicurezza stradale raramente rientrano nella tenuità
- Le attenuanti generiche, quando negate, non richiedono una motivazione esaustiva su ogni punto, ma se riconosciute devono essere motivate positivamente: il giudice deve indicare gli elementi che giustificano la mitigazione
- In Cassazione è inammissibile riproporre pedissequamente le stesse censure già esaminate e respinte in appello senza un confronto critico con le motivazioni del giudice di merito; tale atteggiamento espone il ricorrente al rigetto per genericità/inammissibilità
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