Cassazione Civile, Ordinanza n. 22473/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un ex dirigente generale in quiescenza, nominato presidente della commissione di collaudo in un appalto per il raddoppio di una linea ferroviaria, aveva svolto una relazione di collaudo sulle riserve formulate dall'appaltatore in corso d'opera. Egli chiedeva un compenso ulteriore, distinto da quello già percepito per il collaudo generale, sostenendo che tale attività dovesse essere remunerata separatamente in base al d.m. n. 3789 del 1966, che a suo dire era ancora applicabile. Secondo la sua impostazione, la relazione sulle riserve non rientrava nelle attività coperte dalle Condizioni generali di contratto approvate nel 1987 e, comunque, quelle condizioni riguardavano il rapporto con l'appaltatore e non il compenso del collaudatore. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la prestazione fosse già compresa nel collaudo generale e che il compenso dovesse essere determinato secondo gli usi richiamabili ex art. 2233 c.c., con riferimento al d.m. n. 3563 del 1985, non potendosi applicare automaticamente il d.m. n. 3789 del 1966. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione dell'art. 14 l. n. 210 del 1985 e vizio di motivazione, sostenendo che la prestazione era diversa da quella disciplinata dalle Condizioni generali di contratto e che il precedente decreto ministeriale doveva considerarsi ancora vigente, con conseguente diritto a un compenso separato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente, perché non indicava in modo specifico le norme interpretative violate, non riportava il contenuto delle clausole contrattuali censurate e si limitava a proporre una diversa lettura di merito delle Condizioni generali di contratto, chiedendo un riesame non consentito in cassazione. Inoltre, la Corte ha osservato che il motivo non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva applicato i principi secondo cui, dopo la riforma del 1985, l'attività negoziale dell'ente ferroviario è soggetta alle regole comuni e i compensi delle prestazioni professionali dei dirigenti in quiescenza, in difetto di accordo, vanno determinati ai sensi dell'art. 2233 c.c., con rilievo degli usi; il riferimento al d.m. n. 3563 del 1985 era stato fatto come espressione di usi e non come tariffa obbligatoria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 bis l. n. 109 del 1994
richiamato dal ricorrente per qualificare la riserva dell'appaltatore e sostenere il diritto a un compenso separato per la relazione del collaudatore, ma ritenuto non decisivo dalla Corte rispetto alla ratio della decisione
art. 3 d.m. n. 3789 del 1966
invocato come base per un compenso separato per l'esame delle riserve; la Corte ha escluso la sua automatica applicabilità dopo la delegificazione seguita alla riforma del 1985
art. 14 l. n. 210 del 1985
richiamato per sostenere la perdurante vigenza del d.m. n. 3789 del 1966; la Corte ha ritenuto che il motivo non incidesse sulla ratio decisoria e che i compensi fossero comunque da ricondurre alla disciplina comune e agli usi
norma di riferimento per la determinazione del compenso dell'opera professionale in mancanza di pattuizione; in via successiva opera il riferimento alle tariffe/usi e, infine, alla determinazione giudiziale
richiamati per affermare che gli incarichi professionali dell'ex dirigente in quiescenza rientrano nella disciplina comune dell'opera professionale
artt. 44, 75 e 77 delle Condizioni generali di contratto approvate il 27/10/1987
ritenuti dalla Corte d'appello idonei a ricomprendere nel collaudo generale anche il parere sulle riserve dell'appaltatore
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norme processuali poste a fondamento della censura di violazione di legge e vizio motivazionale, ma non idonee a superare l'inammissibilità riscontrata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.m. n. 3563 del 1985
considerato dalla Corte d'appello come espressione di usi integrativi della convenzione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., non come tariffa imperativa direttamente applicabile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una decisione che interpreti un atto negoziale o regolamentare, la censura non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo: occorre indicare specificamente le regole ermeneutiche violate e il contenuto delle clausole rilevanti.
- L'interpretazione degli atti giuridici è riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per motivazione realmente viziata; non è ammesso un nuovo giudizio di fatto.
- Quando una disciplina tariffaria previgente risulti non più automaticamente applicabile per effetto della delegificazione, il compenso di prestazioni professionali va ricondotto alla disciplina generale dell'art. 2233 c.c., con progressivo rilievo, in mancanza di pattuizione, prima delle tariffe o degli usi e poi della determinazione giudiziale.
- Una censura è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione si fonda su più autonome ragioni e il ricorso ne aggredisce soltanto una o le affronta in modo solo apparente.
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