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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08505/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente pubblico contrattualizzato che aveva chiesto al giudice il pagamento di differenze retributive assumendo di essere stato adibito, per un periodo compreso tra il 23 maggio 2005 e il 3 aprile 2008, a mansioni superiori riconducibili alla posizione C3, pur essendo formalmente inquadrato nell'Area C posizione C2. Il tribunale aveva accolto la domanda limitatamente a tali differenze; la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha invece riformato integralmente la decisione e respinto la pretesa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle disposizioni del CCNL del comparto enti pubblici non economici 1998-2001, sostenendo che il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori sorge per il solo fatto dell'adibizione di fatto, senza che siano necessari la contrattazione integrativa o i presupposti di legittimità dell'assegnazione; ha inoltre contestato l'idea che le mansioni svolte rientrassero nella mera flessibilità interna all'area, rilevando che la posizione C3 sarebbe stata una progressione anche giuridica e non solo economica, richiamando anche il d.lgs. 150/2009 e l'art. 36 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la decisione d'appello non aveva fondato il rigetto sulla sola assenza di contrattazione integrativa, ma soprattutto sull'applicazione dei principi secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la classificazione per aree consente una forte fungibilità delle mansioni all'interno della stessa area, sicché le attività ricomprese nell'area di appartenenza non integrano mansioni superiori. Ha quindi rilevato che la posizione C3 si collocava all'interno della medesima Area C della posizione C2 e che, per il periodo controverso, le mansioni rivendicate restavano interne all'area e dunque esigibili, senza diritto a differenze retributive. Ha aggiunto che l'incarico di posizione organizzativa conferito al lavoratore non bastava a fondare un superiore inquadramento economico, trattandosi comunque di funzioni rientranti nell'area di appartenenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha escluso che i motivi integrassero un vizio di motivazione riconducibile a tale norma.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato l'assegnazione a mansioni superiori e la nozione di equivalenza delle mansioni vanno lette alla luce della classificazione collettiva; il diritto alle differenze non può essere riconosciuto per attività interne alla medesima area, mentre solo le attività extra area integrano mansioni superiori nei periodi e nei casi rilevanti.

  • art. 2 d.lgs. 165/2001

    Richiamato per ribadire che la disciplina della classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva.

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    Richiamato in funzione della competenza della contrattazione collettiva nella regolazione del trattamento del personale pubblico.

  • art. 36 Cost.

    È evocato dal ricorrente a sostegno della pretesa alla retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro svolto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per giustificare la flessibilità organizzativa e la regolazione collettiva delle mansioni nel pubblico impiego in funzione del buon andamento.

  • art. 13 CCNL comparto enti pubblici non economici 1998-2001

    Ha introdotto il sistema di classificazione per aree professionali, nel quale le posizioni interne alla stessa area risultano fungibili e rilevanti soprattutto sul piano economico.

  • art. 15 CCNL comparto enti pubblici non economici 1998-2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale delle mansioni e della classificazione.

  • art. 16 CCNL comparto enti pubblici non economici 1998-2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la posizione C3 non sarebbe solo uno sviluppo economico.

  • art. 17 CCNL comparto enti pubblici non economici 1998-2001

    L'incarico di posizione organizzativa può essere conferito ai funzionari dell'Area C per funzioni rientranti nell'area di appartenenza e nei limiti delle risorse disponibili.

  • art. 23 d.lgs. 150/2009

    Evocato dal ricorrente a sostegno della tesi della progressione verticale e non meramente economica.

  • art. 24 d.lgs. 150/2009

    Evocato dal ricorrente nel medesimo senso, quale riferimento alla nuova disciplina del pubblico impiego.

  • art. 24, comma 7, CCNL comparto enti pubblici non economici 1998-2001

    Richiamato dalla Corte d'appello come norma che prevede la contrattazione integrativa per la definizione dei criteri applicativi dell'art. 52, comma 6, d.lgs. 165/2001.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001

    È la disposizione invocata per affermare che il diritto al trattamento economico per mansioni superiori deriva dal fatto dell'adibizione, non dai presupposti di legittimità dell'assegnazione.

  • art. 52, comma 6, d.lgs. 165/2001

    Richiamato nel ragionamento della Corte d'appello in relazione alla necessità di criteri applicativi definiti dalla contrattazione integrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica delle mansioni superiori va condotta alla luce del sistema di classificazione previsto dalla contrattazione collettiva: se le attività svolte restano interne alla medesima area di inquadramento e sono considerate equivalenti o fungibili, non maturano differenze retributive per mansioni superiori.
  • Il diritto al trattamento economico corrispondente a mansioni superiori non può essere fatto dipendere, in via automatica, dal solo dato fattuale dell'adibizione, quando la contrattazione collettiva abbia ricondotto quelle attività all'interno dell'area di appartenenza e ne renda esigibile lo svolgimento.
  • Nell'organizzazione per aree del pubblico impiego, la distinzione tra livelli interni può assumere rilievo prevalentemente economico; per integrare mansioni superiori occorre normalmente uno svolgimento di attività extra area, non una mera maggiore complessità o responsabilità all'interno della stessa area.
  • L'attribuzione di un incarico di posizione organizzativa o di responsabilità di processo non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento di un superiore inquadramento economico se l'incarico ricade nelle funzioni già proprie dell'area di appartenenza.
  • In tema di ricorso per cassazione, la censura è infondata se mira a sovrapporre una diversa lettura della classificazione contrattuale senza scalfire la ratio decisoria fondata sulla fungibilità delle mansioni interne all'area e sulla conseguente esigibilità delle stesse.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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