Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33582/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La contestazione riguardava la distribuzione di volantini pubblicitari contenenti il patronimico Di Lernia, in violazione di un provvedimento civile del Tribunale di Catanzaro del 13/11/2013 che inibiva l'uso del patronimico nell'insegna dell'attività commerciale della parte civile. In sede penale si era contestata l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento giudiziario in violazione dell'art. 388, secondo comma, cod. pen.; la difesa ha dedotto che la norma, prima della modifica del 2018, non tutelava espressamente la proprieta' industriale e che i fatti (2014/2015) sono anteriori all'introduzione del comma terzo che estende la tutela alla proprieta' industriale, invocando il principio di irretroattivita' della norma sfavorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Di Lernia. Ha ritenuto che, in relazione agli interessi civili (liquidazione del danno), la Corte d'appello abbia correttamente aderito a un orientamento interpretativo anteriore alla riforma del 2018 che già considerava tutelabile, tramite provvedimento inibitorio, anche l'ambito dei segni distintivi/proprieta' industriale e che il comportamento della ricorrente integrava la violazione dell'inibitoria civile. Quanto alla responsabilita' penale, il reato era prescritto prima dell'appello; il ricorso in Cassazione verteva solo sugli interessi civili. Il ricorso e' stato quindi respinto e la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    la stessa pena si applica a chi elude l'esercizio di un provvedimento del giudice che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale

    La Corte ha rilevato che, pur se la specifica previsione relativa alla proprieta' industriale e' stata introdotta con il comma terzo nel 2018, gia' in giurisprudenza esisteva orientamento che ricondusse le inibitorie contro l'uso di segni distintivi/del patronimico alla tutela della proprieta' o dei diritti ad essa afferenti; dunque l'elusione di provvedimenti in materia di insegne/segni distintivi poteva rientrare nell'ambito di tutela del secondo comma e giustificare la statuizione civile adottata in appello

  • art. 2598 cod. civ.

    Il Tribunale delle imprese aveva qualificato la condotta come concorrenza sleale idonea a generare confusione tra i segni distintivi; tale qualificazione e' stata presa a fondamento per ritenere legittimo il provvedimento inibitorio civile

  • art. 700 cod. proc. civ.

    Viene richiamato il provvedimento cautelare ex art. 700 utilizzato dalla parte civile per ottenere l'inibitoria dell'uso del patronimico; la Corte d'appello ha ritenuto che l'elusione di tale provvedimento potesse giustificare l'intervento risarcitorio

Massime di principio

  • La violazione di un provvedimento civile inibitorio che tutela segni distintivi o insegne puo' giustificare, anche ai fini civili, il risarcimento del danno per concorrenza sleale; i giudici di merito possono richiamare orientamenti interpretativi che estendono la tutela della "proprieta'" a segni distintivi anche prima di specifiche modifiche normative.
  • L'introduzione normativa successiva che specifica una tutela (es. comma terzo art. 388 del 2018) non invalida automaticamente decisioni civili o interpretazioni giurisprudenziali antecedenti che avevano gia' riconosciuto simili fattispecie sotto profili diversi; pero' per la responsabilita' penale conta la prescrizione e il principio di irretroattivita' della norma penale sfavorevole rispetto al momento della condotta.
  • Se si subisce l'uso indebito di un nome o insegna, e' consigliabile ottenere prontamente provvedimenti cautelari (art. 700) e agire per concorrenza sleale (art. 2598 c.c.); documentare le violazioni (volantini, divulgazione) e agire rapidamente per evitare il rischio di prescrizione dell'eventuale responsabilita' penale.
  • In casi analoghi, difese basate sulla presunta esclusivita' della nozione di "proprieta'" come diritto reale possono essere contrastate da giurisprudenza che interpreta il concetto in senso piu' ampio includendo la proprieta' industriale e i segni distintivi; la strategia processuale dovrebbe quindi tener conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti nella competenza territoriale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.