Cassazione Civile, Ordinanza n. 05437/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
Un coerede aveva chiesto al tribunale, ai sensi dell'art. 1105 c.c., la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione dei beni appartenenti alla comunione ereditaria, lamentando la necessità di provvedimenti di amministrazione e di messa in sicurezza degli immobili comuni. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello, in sede di reclamo, aveva confermato il rigetto, ritenendo non sussistenti i presupposti per la nomina, anche alla luce dell'esiguità delle spese preventivate e del fatto che gli altri partecipanti avevano già eseguito gli interventi necessari. La parte istante ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione articolato in sei motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; la censura, in sostanza, mirava a ottenere il controllo di legittimità sul provvedimento camerale che aveva negato la nomina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il provvedimento impugnato, adottato in sede camerale ai sensi dell'art. 1105 c.c. in materia di amministrazione della cosa comune, ha natura di volontaria giurisdizione, è modificabile o revocabile e non presenta i caratteri di definitività e decisorietà richiesti per il ricorso ex art. 111 Cost. Solo quando il giudice, travalicando i limiti del procedimento, decida una controversia su diritti soggettivi sarebbe possibile il ricorso per cassazione; tale ipotesi, però, non ricorreva nel caso concreto. La Corte ha inoltre precisato che resta salva la possibilità di far valere le questioni in un eventuale giudizio di rendiconto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune resi dal giudice ordinario in sede camerale hanno natura di volontaria giurisdizione, sono revocabili o modificabili e non sono, di regola, impugnabili per cassazione.
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti aventi natura decisoria e definitiva; il provvedimento camerale sull'amministrazione della cosa comune ne è privo.
Il procedimento camerale per i provvedimenti in materia di amministrazione della cosa comune si colloca nell'ambito della volontaria giurisdizione e conduce a un decreto, non a una decisione suscettibile di ordinario ricorso per cassazione.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- I provvedimenti camerali adottati ai sensi dell'art. 1105 c.c. per la gestione della cosa comune hanno natura di volontaria giurisdizione e, come tali, sono soggetti a revoca o modifica, ma non sono normalmente impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione contro un provvedimento reso in volontaria giurisdizione richiede che il giudice abbia oltrepassato i limiti del procedimento e abbia deciso in modo definitivo una controversia su diritti soggettivi; in mancanza di tale sconfinamento, il ricorso è inammissibile.
- Nei procedimenti relativi all'amministrazione della comunione, la mancata nomina di un amministratore giudiziario può essere contestata nei limiti dei rimedi propri della volontaria giurisdizione, restando ferma la possibilità di far valere le questioni patrimoniali in un eventuale giudizio di rendiconto.
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