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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno d’imposta 2008, emessa a seguito di comunicazione di irregolarità per il disconoscimento di un credito IVA. L’Ufficio ha contestato alla società di avere indebitamente esercitato la detrazione pur in assenza della dichiarazione IVA del periodo precedente. La contribuente aveva sostenuto di avere presentato una dichiarazione integrativa prima della notifica della cartella e di avere comunque maturato sostanzialmente il diritto alla detrazione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo necessario un previo contraddittorio/convoazione del contribuente prima del disconoscimento del credito. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 30, comma 2, e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che l’omessa presentazione della dichiarazione legittima il controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo, senza necessità di ulteriori convocazioni, e che la dichiarazione integrativa sarebbe stata comunque tardiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1998 in punto sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretto il disconoscimento del credito IVA mediante procedura di controllo automatizzato quando il diniego derivi dalla mera constatazione dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale dalla quale il credito emerge. Ha affermato che, in tale ipotesi, l’Ufficio può iscrivere a ruolo l’imposta detratta ed emettere cartella di pagamento senza dover previamente convocare il contribuente, perché il controllo resta formale e automatizzato. Il secondo motivo, relativo alla pretesa sanzionatoria, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’Amministrazione finanziaria può procedere al disconoscimento del credito e alla relativa iscrizione a ruolo mediante controllo automatizzato e successiva cartella di pagamento, quando il rilievo derivi dal mero riscontro dell’omissione dichiarativa.
  • Il controllo automatizzato è legittimo se resta circoscritto a verifiche formali e cartolari, senza valutazioni estimative o indagini ulteriori rispetto ai dati disponibili nell’anagrafe tributaria.
  • Non è necessario un previo contraddittorio personale del contribuente quando la pretesa discende direttamente da un riscontro oggettivo e formale sull’omessa dichiarazione.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa successiva al termine utile e comunque dopo l’avvio della procedura bonaria non impedisce, secondo il principio richiamato dalla Corte, il recupero del credito indebitamente fruito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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