Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno d’imposta 2008, emessa a seguito di comunicazione di irregolarità per il disconoscimento di un credito IVA. L’Ufficio ha contestato alla società di avere indebitamente esercitato la detrazione pur in assenza della dichiarazione IVA del periodo precedente. La contribuente aveva sostenuto di avere presentato una dichiarazione integrativa prima della notifica della cartella e di avere comunque maturato sostanzialmente il diritto alla detrazione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo necessario un previo contraddittorio/convoazione del contribuente prima del disconoscimento del credito. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 30, comma 2, e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che l’omessa presentazione della dichiarazione legittima il controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo, senza necessità di ulteriori convocazioni, e che la dichiarazione integrativa sarebbe stata comunque tardiva. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1998 in punto sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretto il disconoscimento del credito IVA mediante procedura di controllo automatizzato quando il diniego derivi dalla mera constatazione dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale dalla quale il credito emerge. Ha affermato che, in tale ipotesi, l’Ufficio può iscrivere a ruolo l’imposta detratta ed emettere cartella di pagamento senza dover previamente convocare il contribuente, perché il controllo resta formale e automatizzato. Il secondo motivo, relativo alla pretesa sanzionatoria, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 30, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme alle norme sul controllo automatizzato ai fini della detrazione IVA.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente, nel caso di omessa dichiarazione annuale IVA, l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta tramite controllo automatizzato/formale.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato e del mero riscontro cartolare.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato per sostenere la tardività della dichiarazione integrativa rispetto al termine utile per incidere sulla detrazione.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1998, n. 471
richiamato dal ricorrente in relazione alla sanzione per omesso o tardivo versamento; il motivo resta assorbito.
art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nella giurisprudenza citata per delimitare l’attività di controllo automatizzato su base formale.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l’Amministrazione finanziaria può procedere al disconoscimento del credito e alla relativa iscrizione a ruolo mediante controllo automatizzato e successiva cartella di pagamento, quando il rilievo derivi dal mero riscontro dell’omissione dichiarativa.
- Il controllo automatizzato è legittimo se resta circoscritto a verifiche formali e cartolari, senza valutazioni estimative o indagini ulteriori rispetto ai dati disponibili nell’anagrafe tributaria.
- Non è necessario un previo contraddittorio personale del contribuente quando la pretesa discende direttamente da un riscontro oggettivo e formale sull’omessa dichiarazione.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa successiva al termine utile e comunque dopo l’avvio della procedura bonaria non impedisce, secondo il principio richiamato dalla Corte, il recupero del credito indebitamente fruito.
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