Cassazione Civile, Ordinanza n. 41496/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia origina da un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per superamento del limite di velocità rilevato lungo l'autostrada A4. L'interessato aveva proposto opposizione al verbale e, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo denunciava la violazione dell'art. 45 del codice della strada, sostenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, spettasse all'amministrazione provare la regolare taratura periodica dell'apparecchio di rilevazione della velocità e che la mancata produzione del certificato non potesse supplire a tale prova. Con il secondo deduceva la violazione degli artt. 142 e 200 cod. strada, contestando la ritenuta tardività della questione relativa al carattere temporaneo o permanente della postazione di preavviso del controllo. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di opposizione concernente le sanzioni accessorie, in particolare decurtazione dei punti patente, sospensione della patente e sospensione della carta di circolazione, assumendo di non essere il conducente al momento dell'infrazione e di essere responsabile soltanto quale proprietario del veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, applicando il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative vige un rigido sistema preclusivo: tutte le ragioni di nullità o annullamento dell'atto devono essere dedotte nel ricorso introduttivo e non possono essere introdotte per la prima volta in corso di causa o in appello; pertanto non potevano essere accolte né la doglianza sulla mancata prova della taratura, sollevata solo in udienza di discussione, né la questione sul carattere temporaneo o permanente della postazione. Il terzo motivo è stato invece accolto perché il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alle sanzioni accessorie, nonostante fosse stato devoluto con le conclusioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La declaratoria di incostituzionalità rileva nei rapporti non esauriti, ma la relativa questione non può essere introdotta tardivamente nel giudizio di opposizione se non è stata dedotta tempestivamente come motivo di opposizione.
La mancata produzione del certificato di taratura non equivale, di per sé, ad accertamento della mancata taratura dell'apparecchio; il tema va dedotto e provato nel perimetro delle domande e delle eccezioni tempestivamente introdotte.
Richiamato dal ricorrente per contestare il preavviso e la regolazione del controllo di velocità, ma la relativa censura è stata ritenuta tardiva.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza della tardività della questione sul segnale di preavviso; la Corte ha però valorizzato il regime preclusivo del giudizio di opposizione.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità della sentenza.
L'omessa pronuncia sul motivo di appello è censurabile come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
È richiamato il principio di tassatività e vincolatezza del provvedimento sanzionatorio amministrativo, con conseguente immodificabilità del suo contenuto sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative il processo ha struttura impugnatoria e riguarda il rapporto giuridico sanzionatorio sottostante; ne consegue un regime preclusivo rigoroso, per cui tutti i motivi di nullità o annullamento devono essere dedotti nell'atto introduttivo entro i termini di legge.
- Non è consentito introdurre in corso di causa o in appello questioni nuove di fatto o nuove ragioni di invalidità del verbale; il giudice non può rilevarle d'ufficio oltre il perimetro del thema decidendum fissato dall'opposizione, salvo profili che incidano sull'esistenza dell'atto o sulla legalità del provvedimento.
- La mancata produzione da parte dell'amministrazione di un certificato o di un documento attestante la taratura dell'apparecchio non equivale automaticamente alla prova della mancata taratura, quando la relativa contestazione non sia stata tempestivamente devoluta.
- L'omessa pronuncia del giudice su uno specifico motivo di impugnazione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di nullità della sentenza, non un semplice omesso esame di fatto.
- Le sanzioni accessorie collegate alla violazione principale devono essere esaminate dal giudice quando siano specificamente devolute con l'impugnazione; la loro omissione decisionale impone la cassazione con rinvio.
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