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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00407/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una complessa vicenda di affitto e successiva cessione di quattro rami d'azienda destinati a supermercati, nell'ambito di una procedura fallimentare. In sintesi: una società aveva affittato i rami d'azienda da una società poi fallita; la curatela aveva poi stipulato un affitto transitorio e successivamente venduto il compendio a una diversa società, che lo aveva a sua volta affittato alla ricorrente principale. Nel frattempo, la precedente affittuaria aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività e licenziato una lavoratrice. La Corte d'appello aveva però ritenuto fittizia la riconsegna dei locali e simulato il trasferimento di azienda, affermando la continuità sostanziale dell'attività e applicando l'art. 2112 c.c., con conseguente illegittimità del licenziamento e condanna solidale delle società alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità e dei contributi. La ricorrente principale ha censurato, tra l'altro, la violazione dell'art. 2112 c.c., la pretesa assenza di continuità d'impresa, l'esistenza di un giudicato interno sulla legittimità del licenziamento collettivo e sulla cessazione dell'attività, oltre a vizi sulle spese. La controricorrente con ricorso incidentale ha dedotto, in senso opposto, che la Corte d'appello avesse riqualificato d'ufficio la domanda come licenziamento individuale, violando il giudicato formatosi sulla qualificazione del recesso come collettivo e travalicando i limiti dell'indagine consentita in materia di licenziamento collettivo e di affitto endofallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e i primi due e il quarto motivo del ricorso incidentale, assorbendo tutte le altre censure. Ha affermato che sul capo della sentenza di primo grado che aveva qualificato il recesso come licenziamento collettivo e ne aveva esaminato la legittimità si era formato giudicato interno, non essendo stato impugnato; di conseguenza la Corte d'appello non poteva riqualificare la fattispecie come licenziamento individuale né fondare la decisione su una simulazione del trasferimento d'azienda e sulla continuità d'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La norma è richiamata sia come disciplina del trasferimento d'azienda sia come parametro non applicabile automaticamente quando la vicenda concreta, per come definitivamente delimitata dal giudicato interno, riguarda un licenziamento collettivo già qualificato come tale e deciso dal primo giudice; la Corte esclude inoltre l'operatività della norma in presenza di cessazione dell'attività e cessione di soli beni strumentali, in assenza di continuità del complesso produttivo nei termini rilevanti.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato per affermare la formazione del giudicato interno sulla qualificazione del recesso come licenziamento collettivo e sulla relativa statuizione non impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per ribadire l'efficacia vincolante del giudicato interno formatosi sulla qualificazione e sulla legittimità del licenziamento collettivo.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come norma violata laddove il giudice d'appello avrebbe deciso su una domanda diversa o riqualificata d'ufficio rispetto a quella coperta da giudicato.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato con riferimento ai limiti dell'impugnazione e alla mancata devoluzione al giudice di appello del capo sulla qualificazione del licenziamento.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato per escludere l'introduzione in appello di una diversa base fattuale o giuridica non devoluta con specifica impugnazione.

  • art. 434 c.p.c.

    È richiamato, insieme all'art. 345 c.p.c., per i limiti alla devoluzione nel giudizio di appello.

  • art. 6 l. 604/1966

    È richiamato nel motivo sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento, censura poi assorbita dall'accoglimento dei motivi principali e incidentali esaminati congiuntamente.

  • l. 223/1991

    È richiamata per la procedura di licenziamento collettivo, la cui autonoma qualificazione e disciplina procedimentale sono valorizzate dalla Corte come incompatibili con la riqualificazione operata in appello.

  • art. 104-bis l. fall.

    È richiamato in relazione all'affitto endofallimentare e alla retrocessione dell'azienda, per spiegare gli effetti della procedura concorsuale sui rapporti pendenti e sulle responsabilità della curatela.

  • art. 105 l. fall.

    È richiamato per la cessione competitiva dei rami d'azienda in ambito fallimentare e per l'esclusione della prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro nel caso concreto, secondo quanto previsto negli atti della procedura.

  • art. 107 l. fall.

    È richiamato come norma sulla procedura competitiva di vendita del compendio aziendale.

  • art. 80-bis l. fall.

    È richiamato per inquadrare la sorte del contratto di affitto pendente alla data di fallimento.

  • art. 41 Cost.

    È richiamato nei motivi come parametro a tutela dell'iniziativa economica, ma non costituisce la ratio decisiva della decisione.

Massime di principio

  • Il giudicato interno formatosi su un autonomo capo della sentenza di primo grado preclude al giudice di appello di riqualificare d'ufficio la fattispecie in modo incompatibile con quella non impugnata.
  • La distinzione tra licenziamento collettivo e licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è ontologica e processualmente rilevante: quando il primo capo sia coperto da giudicato, non è consentito sostituirlo con una diversa qualificazione fondata su nuovi accertamenti di merito.
  • In materia di licenziamento collettivo, il controllo giudiziale non può trasformarsi in una rivalutazione dei presupposti già cristallizzati da un capo non impugnato, né in un accertamento su una simulazione del trasferimento d'azienda che presupponga una diversa domanda.
  • L'applicazione dell'art. 2112 c.c. richiede un effettivo fenomeno traslativo del complesso aziendale e una continuità dell'attività d'impresa rilevante ai fini della tutela occupazionale; tale disciplina non può essere utilizzata in contrasto con la ricostruzione processuale ormai coperta da giudicato.
  • La qualificazione giuridica del recesso e la delimitazione dell'oggetto del giudizio incidono sui poteri del giudice di appello e sui fatti deducibili: l'introduzione di un diverso fondamento della decisione oltre i limiti devolutivi integra violazione degli artt. 112, 342, 345 e 434 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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