Cassazione Civile, Ordinanza n. 00980/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia originava da avvisi di addebito emessi dall'INPS e notificati tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione. La società contribuente aveva proposto opposizione, respinta in appello dalla Corte d'appello di Trieste. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di ricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi chiesto la sospensione del processo per avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022 e per aver pagato la prima rata. La Corte ha preso atto dell'adesione e del pagamento della prima rata e ha valutato l'effetto estintivo del procedimento ai sensi della normativa sopravvenuta richiamata nel provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, rilevando che, in base all'art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025, applicabile al caso, il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 l. n. 197/2022 va interpretato nel senso che, ai fini dell'estinzione, è sufficiente la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata. Di conseguenza non è stato necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla sospensione del giudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, restando a carico di ciascuna parte anticipataria; inoltre non è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato trattandosi di pronuncia di estinzione.
Norme richiamate
l. n. 197/2022, art. 1, comma 236
Il secondo periodo del comma 236 viene interpretato nel senso che, ai fini dell'estinzione del giudizio, è sufficiente la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata.
Norma sopravvenuta ritenuta applicabile al caso di specie per l'interpretazione del comma 236 dell'art. 1 l. n. 197/2022.
Legge di conversione del d.l. n. 84/2025 richiamata come base normativa dell'intervento interpretativo.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di ciascuna parte anticipataria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si dà luogo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di pronuncia di estinzione.
Massime di principio
- In presenza di una normativa sopravvenuta che disciplini l'effetto della definizione agevolata, il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del giudizio senza attendere ulteriori pronunce se risultano provate adesione alla procedura e pagamento della prima rata.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio legata alla definizione agevolata, la combinazione tra dichiarazione di adesione e versamento della prima rata può essere sufficiente quando la disciplina applicabile lo preveda espressamente o ne consenta tale lettura interpretativa.
- La declaratoria di estinzione del giudizio comporta che le spese restino a carico di ciascuna parte anticipataria, senza condanna alle spese in favore di una parte.
- La pronuncia di estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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