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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00990/2026 del 17/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto la condanna dell'INPS al pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro con una società poi dichiarata fallita, nei limiti del credito ammesso al passivo. La Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'INPS e negato l'intervento del Fondo di Garanzia, ritenendo che il TFR divenga esigibile solo alla cessazione del rapporto e che, nella specie, il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d'azienda; mancava dunque il presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro al momento dell'esigibilità del credito. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, della l. n. 428/1990, in combinato con gli artt. 3-5 della direttiva 2001/23/CE e con l'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'accordo sindacale stipulato nel trasferimento di ramo d'azienda dovesse poter derogare all'art. 2112 c.c. anche quanto alla solidarietà tra cedente e cessionario, pur in assenza di una formale procedura concorsuale anteriore o contemporanea, quando l'insolvenza fosse comunque già acclarata. In subordine ha chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiarire la portata della direttiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, in un trasferimento di ramo d'azienda in cui l'attività aziendale prosegue, l'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 può incidere sulle condizioni di lavoro ma non escludere il trasferimento dei rapporti al cessionario. Il comma 5 della stessa norma riguarda invece il diverso caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda. Poiché il TFR diventa esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto, l'accordo che ponga il relativo debito a carico del fallimento del cedente non anticipa l'esigibilità né incide sulla disciplina pubblicistica del Fondo di Garanzia; l'accordo è inoltre res inter alios acta e non vincola l'INPS. È stata anche disattesa l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando orientamenti già consolidati. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990

    L'accordo sindacale può derogare ad alcuni profili del trasferimento d'azienda, ma non nel senso di escludere il trasferimento dei rapporti quando l'attività prosegue; il comma 5 concerne il diverso scenario di cessazione o mancata continuazione dell'attività in ambito concorsuale liquidatorio.

  • art. 2112 c.c.

    Nel trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario alle medesime condizioni; la deroga non può incidere sul principio del passaggio dei rapporti di lavoro al cessionario nelle fattispecie considerate.

  • art. 2120 c.c.

    Il credito da TFR diventa esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro; tale esigibilità è presupposto per l'intervento del Fondo di Garanzia.

  • artt. 3, 4 e 5 della direttiva 2001/23/CE

    Richiamati per escludere che, nel caso concreto, fosse necessario un rinvio pregiudiziale; la Corte aderisce a un'interpretazione già consolidata della disciplina sul trasferimento d'impresa in ambito concorsuale.

  • art. 267 TFUE

    L'istanza di rinvio pregiudiziale è stata disattesa perché la questione era già stata scrutinata negativamente in giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Rilevato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di azienda o di ramo d'azienda con prosecuzione dell'attività, l'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 può disciplinare le condizioni di lavoro ma non eliminare il trasferimento dei rapporti al cessionario né alterare la natura pubblicistica dell'intervento del Fondo di Garanzia.
  • L'intervento del Fondo di Garanzia sul TFR presuppone che il credito sia esigibile, e l'esigibilità del TFR coincide con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
  • Un accordo tra cedente e cessionario che imputi al fallimento del cedente il debito per TFR maturato sino al trasferimento non è di per sé opponibile all'INPS, soggetto estraneo all'accordo e gestore di una disciplina legale pubblicistica.
  • Il diverso regime previsto per i trasferimenti d'azienda in ambito concorsuale liquidatorio non si estende ai casi in cui l'attività prosegua senza soluzione di continuità, dovendosi distinguere nettamente le ipotesi contemplate dall'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE può essere disatteso quando la questione interpretativa sia già stata risolta in modo coerente dalla giurisprudenza di legittimità e non emergano dubbi interpretativi attuali e decisivi.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaInfortuni e malattie professionaliRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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