Cassazione Civile, Ordinanza n. 00981/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società impugnava, con azione di accertamento negativo, un verbale ispettivo congiunto con cui venivano contestate omissioni contributive e di premi assicurativi dovuti all'INPS e all'INAIL; dal verbale era poi scaturita una cartella di pagamento. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado rigettando la domanda. In Cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi, ma nel provvedimento trascritto non ne sono indicati il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità è stata prodotta documentazione attestante l'integrale pagamento delle rate dovute in forza di definizione agevolata nei confronti dell'INPS e il pagamento anticipato di tutte le rate nei confronti dell'INAIL, rendendo superflua la decisione sui motivi di ricorso e sulla sospensione in attesa delle Sezioni Unite.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto perché la ricorrente ha integralmente adempiuto alle obbligazioni oggetto di definizione agevolata nei confronti degli enti resistenti; la Corte ha ritenuto non più necessario attendere la pronuncia delle Sezioni Unite sulla sospensione del giudizio durante il tempo concesso per il pagamento delle rate. È stato inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, non segue pronuncia sulle spese, che restano a carico di ciascuna parte anticipataria ex art. 310, ult. co., c.p.c., e non si applica l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio non si pronuncia sulle spese, che restano definitivamente a carico di ciascuna parte anticipataria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di pronuncia di estinzione.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale adesione a una definizione agevolata e l'integrale pagamento delle rate dovute fanno venir meno l'interesse a coltivare il ricorso per cassazione e determinano l'estinzione del giudizio.
- Quando la controversia viene meno per effetto dell'adempimento completo del debitore nell'ambito di una definizione agevolata, il giudice di legittimità non deve pronunciarsi nel merito né attendere ulteriori arresti delle Sezioni Unite sulla sospensione del processo.
- L'estinzione del giudizio esclude la regolazione delle spese con soccombenza e impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile.
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