Cassazione Civile, Ordinanza n. 00977/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Le ricorrenti, quali eredi della de cuius, impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la compensazione delle spese di lite nel giudizio instaurato per ottenere una prestazione previdenziale. La prestazione era stata corrisposta dall'ente previdenziale dopo il deposito del ricorso e prima della sua notificazione. Con l'unico motivo, le ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 442 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione delle spese non fosse giustificata in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato la propria giurisprudenza in fattispecie analoghe, affermando che quando l'ente previdenziale paga la prestazione dopo il deposito del ricorso ma prima della notifica, il giudice di merito può ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, in considerazione del fatto che il giudizio è divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio e che può essere coltivato solo per il recupero delle spese legali. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese di legittimità per effetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Regola generale sulla soccombenza; nella fattispecie può essere applicata anche valorizzando il principio di causalità nella decisione sulle spese.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; in questa vicenda tali ragioni sono state ritenute sussistenti.
art. 442 c.p.c.
Norma richiamata come parametro del giudizio in materia previdenziale.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale asseritamente violato.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale asseritamente violato.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La dichiarazione prodotta ha escluso la condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia previdenziale, se la prestazione viene pagata dopo il deposito del ricorso ma prima della notificazione, il giudice di merito può ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.
- Ai fini della decisione sulle spese, il giudice può valorizzare il principio di causalità e la circostanza che, al momento dell'instaurazione del contraddittorio, la lite sia già divenuta in larga parte superflua perché il bene della vita è stato ottenuto.
- È legittima la compensazione delle spese quando la prosecuzione del giudizio appaia funzionale soprattutto al recupero delle spese legali e vi sia una sproporzione consapevole dell'impegno processuale richiesto alla controparte.
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