Cassazione Civile, Ordinanza n. 00976/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Nel giudizio di merito una persona fisica aveva chiesto di ottenere la declaratoria di non ripetibilità, da parte dell'INPS, dei ratei di prestazione assistenziale percepiti. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda originaria e, in un primo momento, aveva condannato il ricorrente alle spese; successivamente, a seguito di istanza di correzione di errore materiale, aveva dichiarato irripetibili tali spese in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, con cui si censurava proprio la condanna alle spese di primo grado alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; dall'altro, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che, ove la Corte territoriale avesse ritenuto di aver comunque deciso sul punto, lo avrebbe fatto in modo errato, poiché la dichiarazione di esonero era stata ritualmente prodotta. L'INPS resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sul motivo di gravame concernente la non ripetibilità delle spese di primo grado ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché tale censura non risultava affrontata né nella parte narrativa né in quella motivazionale della sentenza impugnata; ha escluso, quindi, una pronuncia di rigetto implicito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Poiché la controversia riguardava, sostanzialmente, una prestazione assistenziale e la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. era incontestata e già valutata in appello, la Corte ha deciso nel merito, cassando la sentenza impugnata e dichiarando che il ricorrente non era tenuto a pagare le spese di lite del giudizio di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'INPS, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciare su tutti i motivi di domanda o di gravame; l'omessa decisione sul motivo d'appello integra vizio di omessa pronuncia
art. 152 disp. att. c.p.c.
la dichiarazione di esonero, quando ritualmente prodotta in un giudizio volto all'ottenimento di una prestazione assistenziale, comporta la non debenza delle spese di lite nei limiti previsti dalla norma
art. 91 c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza
art. 384 c.p.c.
la Corte, risolto il vizio rilevato, ha deciso la causa nel merito senza rinvio, essendo la questione definibile sulla base degli atti
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. quando dal provvedimento impugnato non emerga una decisione, neppure implicita, sul punto devoluto.
- Ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c., una causa che abbia ad oggetto la spettanza o il mantenimento di una prestazione assistenziale va trattata come giudizio per ottenere la prestazione, con conseguente rilevanza della dichiarazione di esonero dalle spese se ritualmente prodotta.
- Quando la questione sulle spese è definibile sulla base degli atti e la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. non è dubbia, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito sulla debenza delle spese.
- La regolazione delle spese del giudizio di cassazione segue il criterio della soccombenza.
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